Cassazione Civile, Ordinanza n. 12941/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un avvocato per la restituzione di euro 28.006,89, somme originariamente corrisposte a titolo di spese di lite in esecuzione di provvedimenti di distrazione ex art. 93 c.p.c. emessi in cause risarcitorie promosse contro la società distributrice di energia per i danni derivanti dall’interruzione del servizio elettrico durante il blackout del settembre 2003. Dopo la riforma in appello delle decisioni di primo grado, la società ha ritenuto sorto il diritto alla restituzione delle somme pagate e ha ottenuto il decreto ingiuntivo. L’avvocato ha opposto il decreto eccependo l’incompetenza territoriale e la prescrizione del credito; poi, in appello e in cassazione, ha insistito soprattutto sulla pretesa carenza di legittimazione processuale della società che aveva promosso l’azione tramite una propria procuratrice, sostenendo che una persona giuridica non potesse rivestire il ruolo di procuratrice di un’altra persona giuridica e che, di riflesso, fossero nulle o inesistenti le procure alle liti e la costituzione in giudizio della società. I motivi di ricorso per cassazione sono stati tre e tutti incentrati sulla pretesa invalidità della rappresentanza processuale: violazione delle norme sulla capacità e rappresentanza processuale delle persone giuridiche, violazione delle norme sul mandato/procura sostanziale e processuale, e nullità della procura alle liti rilasciata ai difensori della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, con esame congiunto, tutti e tre i motivi di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il potere rappresentativo processuale e la facoltà di nominare difensori e conferire procura alle liti spettano a chi sia investito di un potere rappresentativo sostanziale rispetto al rapporto dedotto in giudizio; il difetto di tali poteri incide sulla legitimatio ad processum e può essere verificato in ogni stato e grado. Ha però rilevato che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano correttamente accertato, sulla base del contenuto della procura, l’esistenza dei poteri sostanziali e processuali in capo alla società che aveva agito e, successivamente, in capo alla procuratrice da essa delegata. La Corte ha inoltre escluso che una persona giuridica non possa ricevere o conferire una procura di questo tipo, affermando la piena soggettività delle persone giuridiche. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Regola la distrazione delle spese di lite, alla base della corresponsione originaria delle somme poi richieste in restituzione.
Richiamato dalla resistente per sostenere la corretta individuazione del foro competente per la domanda di restituzione di somme di denaro.
Richiamato dalla resistente quale criterio di competenza territoriale.
La Corte osserva che anche per le persone giuridiche non vi è, ai fini della rappresentanza processuale, una limitazione alla attribuzione del potere rappresentativo sostanziale e processuale.
Invocato dal ricorrente per sostenere l’inesistenza della costituzione in giudizio, ma il motivo è respinto perché i poteri rappresentativi risultavano validamente conferiti.
Invocato per dedurre la nullità della procura alle liti, ma la Corte esclude l’invalidità della nomina dei difensori.
Invocato per contestare la validità della procura alle liti; la Corte ritiene validamente conferita la procura.
Richiamato per sostenere che la rappresentanza presuppone un potere conferito validamente; la Corte verifica in concreto la sussistenza del potere sostanziale.
Richiamato sul tema dell’efficacia della rappresentanza, ma il ricorso è respinto perché i poteri risultano esistenti.
Richiamato dal ricorrente nell’ambito della contestazione della validità della procura; non ne deriva una nullità nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inesistenza di un valido mandato/procura sostanziale; la Corte esclude la doglianza.
Richiamato in relazione alla validità del mandato e dei poteri conferiti, ma la censura è respinta.
Invocato dal ricorrente per sostenere che i procuratori delle società di capitali debbano essere persone fisiche dipendenti; la Corte esclude tale limitazione per le persone giuridiche in generale nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente sulla rappresentanza dell’institore/procuratore, senza incidere sulla validità della procura esaminata.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di qualificare i poteri dei procuratori generali; il motivo è respinto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un rapporto di dipendenza necessario; la Corte non accoglie la tesi.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Fondamento processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per le censure di nullità processuali e della procura alle liti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nominare difensori e conferire procura alle liti, può essere riconosciuto solo a chi sia investito di un potere rappresentativo sostanziale sul rapporto dedotto in giudizio; il difetto di tale potere incide sulla legitimatio ad processum.
- La verifica dei poteri rappresentativi della parte può essere compiuta in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, salvo il giudicato sul punto, e il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti attributivi del potere.
- Se dai documenti prodotti risulta che il soggetto che agisce per una persona giuridica è munito di poteri sostanziali e processuali sufficienti, la procura alle liti e la costituzione in giudizio sono valide.
- Non è precluso che una persona giuridica conferisca a un’altra persona giuridica un incarico con poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, purché dai relativi atti emerga in modo chiaro l’attribuzione di tali poteri.
- La mera contestazione astratta della forma soggettiva del procuratore non è sufficiente a invalidare la rappresentanza processuale se l’atto attributivo del potere dimostra una valida investitura e la motivazione del giudice di merito è congrua, logica e coerente.
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