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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09581/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice per ottenere l’inefficacia di un atto con cui il debitore, nel corso delle trattative per il recupero di somme dovute a titolo di assegni di mantenimento per il figlio, aveva conferito a una società estera immobili e diritti reali di sua proprietà in esecuzione di una delibera di aumento di capitale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo coperti da giudicato interno l’esistenza del credito e la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore, e reputando provata, tramite presunzioni, la partecipazione fraudolenta del terzo conferitario. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 2901 c.c. sostenendo che mancassero tutti i presupposti dell’azione revocatoria, che il trasferimento fosse oneroso, per congruo valore e privo di danno per il creditore, e che la società avesse una natura immobiliare incompatibile con un intento fraudolento; dall’altro lato ha censurato, anche ai sensi dell’art. 2729 c.c., la ritenuta sussistenza della partecipatio fraudis del terzo, contestando la sufficienza e la gravità degli indizi valorizzati dal giudice di merito e chiedendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, per una parte, investiva anche profili ormai coperti da giudicato interno nel giudizio di appello, e per l’altra difettava di specificità, non confrontandosi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non indicando in modo chiaro le affermazioni di diritto asseritamente in contrasto con l’art. 2901 c.c.; inoltre la deduzione del vizio motivazionale non teneva conto dei limiti derivanti dall’art. 348-ter c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito, e non evidenziava una reale violazione dell’art. 2729 c.c. o un omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla normativa sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria richiede la verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi; in cassazione non è consentito contestare genericamente la loro sussistenza senza confrontarsi con la motivazione e con l’eventuale giudicato interno.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione della norma sulle presunzioni è deducibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la norma o con la sua interpretazione consolidata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti del mancato esame di fatti storici decisivi; non consente una rivalutazione delle prove o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e puntuali, tali da permettere alla Corte di verificare immediatamente il fondamento della censura.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se non viene specificato che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato non muta i requisiti di ammissibilità dei motivi, ma il ricorso definito conformemente alla proposta può comportare l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis comporta la possibilità di condanna ulteriore per responsabilità processuale aggravata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha disposto una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla disciplina sul rito accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la norma invocata.
  • Il motivo che, sotto l’apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mira a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
  • La denuncia della violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando il ricorrente proponga una diversa lettura degli indizi.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se il ricorrente non indica che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono tra loro diverse.
  • Nel giudizio revocatorio, una volta coperti da giudicato interno alcuni presupposti dell’azione, il controllo di legittimità resta circoscritto ai soli capi effettivamente devoluti e non può estendersi a questioni ormai precluse.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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