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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05364/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto che aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni della debitrice principale, poi cancellata dal registro delle imprese, per somme dovute in relazione all'inadempimento di un contratto di leasing su un veicolo. Il fideiussore proponeva opposizione disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla fideiussione. Il tribunale rigettava l'opposizione, ma la corte d'appello accoglieva l'appello del garante ritenendo valido il disconoscimento e rilevando che la creditrice non aveva chiesto tempestivamente la verificazione del documento. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 214 c.p.c., sostenendo che il disconoscimento era generico e quindi inidoneo, mentre la corte territoriale lo aveva ritenuto invece chiaro e inequivoco; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 216 c.p.c., deducendo che l'istanza di verificazione era stata comunque proposta, seppur con un lapsus nel richiamo al contratto di leasing anziché alla fideiussione, e che il giudice avrebbe dovuto interpretarla alla luce del complessivo comportamento processuale; (3) vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. per non avere considerato fatti che avrebbero reso inammissibile il disconoscimento. Il controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della decisione d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione sulla idoneità del disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo osservando che la mera riserva di proporre verificazione non equivale a istanza, che la richiesta formulata in memoria era comunque riferita al contratto sbagliato e che la successiva correzione era tardiva, con conseguente decadenza processuale non superabile invocando un mero lapsus. Ha ritenuto irrilevante il terzo motivo, qualificandolo come censura fattuale e comunque non decisiva, poiché in mancanza di verificazione il disconoscimento ha effetto e nella specie aveva riguardato proprio la fideiussione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per quanto emerge dal testo, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata deve essere specifico, determinato e inequivoco; la valutazione della sua idoneità è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, se motivato congruamente, non è censurabile in cassazione.

  • art. 216 c.p.c.

    L'istanza di verificazione deve essere tempestivamente proposta; in mancanza, opera la decadenza processuale e il documento disconosciuto resta privo di efficacia probatoria fino a verificazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché il giudice d'appello ha comunque esaminato la questione della verificazione e della tempestività dell'istanza.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il motivo non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto quando la doglianza investe la valutazione di merito sulla validità del disconoscimento.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La nullità dedotta è stata esclusa perché non sussisteva violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Non è consentito utilizzare il vizio motivazionale per sollecitare una nuova valutazione di fatti già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere che il lapsus nella formulazione dell'istanza potesse essere sanato in difetto dei presupposti per la rimessione in termini.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per la tempestività delle istanze istruttorie nel processo di primo grado nella formulazione anteriore alla riforma Cartabia.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato dalla ricorrente come criterio di conservazione dell'atto processuale, ma non ritenuto decisivo per superare la tardività e l'erroneità della richiesta di verificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. non richiede formule sacramentali, ma deve essere specifico e determinato; la sua idoneità concreta è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito circa la sufficienza del disconoscimento, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti dal sistema.
  • L'istanza di verificazione deve essere proposta in modo tempestivo e inequivoco: una mera riserva difensiva non equivale a domanda, e un errore nel riferimento al documento non può essere superato se la correzione interviene tardivamente.
  • Se il documento regolarmente disconosciuto non è sottoposto a verificazione, il giudice può considerarlo non provato, con conseguente inefficacia probatoria della scrittura privata contestata.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale già scrutinato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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