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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13634/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non priva di colpa, segue anche la sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 15/05/2024. Dal testo emerge che il ricorso contestava il diniego della sostituzione della pena applicata in sede di merito. La Corte di cassazione rileva però che il motivo dedotto era generico e manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva già adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di pena sostitutiva, formulando una prognosi negativa sulla sua idoneità sia alla rieducazione del condannato sia alla prevenzione della commissione di ulteriori reati.

Norme richiamate

  • art. 58 legge n. 689 del 1981

    richiamato quale parametro per valutare l'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato e alla prevenzione della commissione di altri reati; la Corte d'appello aveva formulato una prognosi negativa non manifestamente illogica.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che, quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un motivo generico o manifestamente infondato e non si confronta efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della pena sostitutiva è legittimo se il giudice di merito formula una prognosi negativa, logicamente e adeguatamente motivata, sulla sua idoneità a perseguire la rieducazione del condannato e a prevenire la reiterazione di reati.
  • In sede di legittimità, la motivazione sul rigetto della sostituzione della pena non è censurabile se non presenta manifeste illogicità o carenze argomentative decisive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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