Sentenza del 28/02/2017 n. 5184 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IVA non versata, oltre interessi e sanzioni, e per interessi e sanzioni relativi al tardivo versamento di IRES e IRAP. La CTP di Milano aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica; la CTR Lombardia, con sentenza n. 17 del 2012, aveva confermato tale decisione. In Cassazione la società ha dedotto: omessa motivazione sulla validità della notifica senza intermediazione di un soggetto abilitato; violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l’agente della riscossione non potesse notificare direttamente la cartella per posta; violazione degli artt. 156 c.p.c. e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, contestando che l’eventuale nullità fosse sanata per raggiungimento dello scopo. Equitalia ha eccepito che la nullità della notifica non fosse stata contestata nel ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’eccezione di Equitalia perché sollevata per la prima volta in sede di legittimità; ha rigettato, esaminandoli congiuntamente, i primi due motivi, affermando che la cartella può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che la modifica normativa del 1999 non ha mutato tale possibilità. Accertata la validità della notifica, il ricorso originario era tardivo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché riguardava un’ulteriore ratio della decisione. Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 5.000 euro per compensi all’Agenzia delle entrate, oltre accessori e spese prenotate a debito, e 5.000 euro a Equitalia Nord Spa, oltre 15% per spese generali e accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Secondo la costante e consolidata giurisprudenza, infatti, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò sia prima che dopo la modificazione apportata alla norma con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12 che non comporta alcun cambiamento rispetto all'analoga disposizione di favore precedente, salvo il fatto che questa risultava più dettagliata.
La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di intermediazione di un soggetto abilitato; la modifica del 1999 non ha eliminato tale modalità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
La disposizione è applicata per concludere che il ricorso introduttivo contro la cartella, validamente notificata, era tardivo perché presentato oltre il termine di 60 giorni.
Il motivo relativo alla sanatoria dell’eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo non è stato esaminato nel merito: la Corte lo ha dichiarato assorbito.
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere effettuata direttamente dall’agente della riscossione; non è necessario l’intervento di un soggetto notificatore abilitato.
- Quando la cartella è validamente notificata, il termine di 60 giorni per impugnarla decorre dalla notifica; il ricorso proposto oltre tale termine è tardivo.
- Un’eccezione processuale sollevata per la prima volta in Cassazione è inammissibile, in particolare quando la parte non indica dove e come l’abbia proposta nei precedenti gradi.
- Se il giudice fonda la decisione su una ratio che risolve la controversia, le censure rivolte a un’ulteriore ratio possono restare assorbite.
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