Cassazione Penale, Ordinanza n. 09050/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere, accertato il 29 settembre 2019. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la Corte d'appello si era limitata a riprodurre le argomentazioni del primo giudice sull'assenza di un giustificato motivo per il porto della punta di trapano e che aveva respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis c.p. facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali. La censura sul giustificato motivo non si confrontava però con la motivazione impugnata, che aveva valorizzato il contesto non lavorativo del porto, il sospetto che l'imputato e un complice stessero per commettere furti su autovetture e la mancata indicazione immediata di una spiegazione verificabile. Anche il motivo sull'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto aspecifico, perché non confrontato con la motivazione che aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità concrete della condotta, della presenza di un coimputato con coltello e della personalità dell'imputato, gravato da numerose condanne, anche per reati violenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e aspecificità di entrambi i motivi. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della sentenza impugnata sia sull'assenza di un giustificato motivo per il porto dell'oggetto, sia sul diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Il giustificato motivo del porto di oggetti atti ad offendere sussiste solo quando le esigenze dell'agente corrispondano a regole comportamentali lecite, rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive, ai luoghi e alla normale funzione dell'oggetto; inoltre il motivo deve essere espresso immediatamente e deve essere verificabile dai verbalizzanti.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in base alle concrete modalità della condotta, alla presenza di elementi sintomatici di maggiore gravità e alla personalità del reo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per la verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando si limita a riproporre le censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- In materia di porto di oggetti atti ad offendere, il giustificato motivo non può essere affermato in modo astratto o postumo, ma deve emergere da circostanze concrete, coerenti con una lecita funzione dell'oggetto e verificabili nell'immediatezza.
- Il giustificato motivo del porto deve essere attuale e immediatamente riscontrabile dagli operanti; non è sufficiente una giustificazione elaborata successivamente dalla difesa.
- La valutazione di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una considerazione complessiva delle modalità della condotta e della personalità dell'agente, potendo essere esclusa quando il fatto presenti profili di non trascurabile gravità o l'imputato sia gravato da precedenti significativi.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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