Cassazione Civile, Ordinanza n. 27029/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata promossa sulla base di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme per differenze retributive ottenuto nei confronti di una lavoratrice deceduta. Il creditore ha agito contro un soggetto che, secondo la sua prospettazione, era erede della debitrice. Questo soggetto ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo di avere rinunciato all'eredità con atto notarile successivo al decesso. In primo grado l'opposizione è stata accolta, ritenendosi che il prelievo di 500 euro dal conto cointestato con la madre non integrasse accettazione tacita dell'eredità, perché verosimilmente destinato a spese funerarie e non incompatibile con la successiva rinuncia. In appello, invece, la decisione è stata riformata: la Corte territoriale ha ritenuto che quel prelievo, riferibile anche alla quota della de cuius, costituisse atto dispositivo del patrimonio ereditario e dunque comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare, integrando accettazione tacita ex art. 476 c.c. Il ricorso per cassazione ha censurato la sentenza per errata interpretazione e applicazione dell'art. 476 c.c. e per erronea attribuzione della qualità di erede, sostenendo che la Corte d'appello avesse tratto un convincimento superficiale e non coerente con le risultanze istruttorie, laddove il prelievo non avrebbe avuto natura di atto accettativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la verifica circa l'esistenza di un comportamento integrare accettazione tacita dell'eredità costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso considerando natura, importanza e finalità degli atti di gestione. Nel caso concreto, la doglianza del ricorrente, pur formalmente formulata come violazione dell'art. 476 c.c., mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto della Corte d'appello e a proporre una diversa lettura delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'atto dispositivo compiuto dal chiamato sulla quota ereditaria o comunque su beni dell'asse, se incompatibile con la volontà di rinunciare, può integrare accettazione tacita dell'eredità; la verifica della ricorrenza concreta dell'ipotesi richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
La censura è stata inquadrata formalmente come deduzione di violazione di legge sostanziale, ma in concreto tendeva a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La configurabilità dell'accettazione tacita dell'eredità va accertata dal giudice di merito in concreto, caso per caso, valorizzando natura, importanza e finalità dell'atto compiuto dal chiamato.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito mediante la mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Un atto di disposizione di beni o somme riconducibili all'asse ereditario, se non giustificato da una mera gestione incompatibile con l'assunzione della qualità di erede, può essere valorizzato come comportamento concludente idoneo a integrare accettazione tacita.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste dell'erronea interpretazione della norma, si deduca in realtà soltanto l'erroneità dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
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