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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22312/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Serravalle impugnava la conferma della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame, contestando la gravità indiziaria relativa ai reati a lui ascritti (associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e truffe ai danni del GSE; gestione e conferimento illecito di "cippato" a centrali a biomassa; falsità nelle istanze per incentivi), e denunciando specifiche carenze e vizî di motivazione del Tribunale. Le censure principali riguardavano: omissioni di esame e mancata risposta a doglianze difensive rilevanti (intercettazioni, riferimenti temporali delle dichiarazioni dei collaboratori, rapporti con soggetti e imprese indicati), la eccessiva e non verificata valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Liperoti, la mancata individualizzazione delle condotte a carico del ricorrente rispetto ad altri soggetti e la mancata argomentazione circa la pervicacia e il concreto pericolo di reiterazione del reato (anche alla luce del sequestro della società e del tempo intercorso).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati alcuni profili del ricorso: ha rilevato carenze di motivazione del Tribunale del riesame su punti determinanti (mancata risposta a specifiche deduzioni circa rapporti preesistenti con il territorio criminale, mancato esame completo delle obiezioni relative alle dichiarazioni di Liperoti e ad alcune intercettazioni) e ha annullato l'ordinanza impugnata nei profili indicati. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio di riesame, consentendo ai giudici di merito di valutare nuovamente e compiutamente le doglianze difensive e gli elementi probatori, nel rispetto dei principi giuridici richiamati dalla Corte. In sostanza il provvedimento cautelare è stato cassato e la decisione restituita al giudice di merito per rinnovata valutazione.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    art. 416, primo e secondo comma

    Norma relativa all'associazione per delinquere valutata in relazione alla contestata partecipazione dell'indagato al gruppo criminoso; la Corte richiede adeguata motivazione e individualizzazione delle condotte per ritenere sussistente la gravità indiziaria

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamata come aggravante per il favoreggiamento alla 'ndrangheta; la gravità indiziaria deve essere sorretta da elementi specifici che colleghino l'indagato all'agevolazione del sodalizio

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    Norma penale richiamata nell'ambito dei reati ambientali connessi allo smaltimento illecito di rifiuti (cippato mischiato a scarti e materiale non conforme)

  • art. 640‑bis cod. pen.

    Truffa aggravata contestata in relazione alle istanze false presentate per ottenere incentivi per la produzione di energia da biomasse

  • art. 316‑ter cod. pen.

    Reato relativo alla falsificazione e uso di documenti pubblici o equiparati, richiamato per le attestazioni non veritiere nella documentazione per la certificazione delle biomasse

  • art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente)

    art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Usata per qualificare i materiali conferiti (legno misto a scarti, cemento, carta) come "rifiuti"; la Corte ritiene che tale qualificazione sia centrale per la sussistenza dei reati ambientali ma richiede adeguata verifica probatoria

  • art. 185, comma 1, lett. f) d.lgs. 152/2006

    art. 185 comma 1, lett. F (richiamata nel testo)

    Richiamata in relazione all'esclusione normativa di taluni materiali dalla nozione di rifiuto; la contestazione sostiene che il materiale non rientrava in tale esclusione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio per la valutazione della gravità indiziaria: la Corte ricorda che il sindacato di legittimità verifica la congruenza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274, comma 3 (presunzione), e art. 274 in generale

    Norme sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e specialpreventivo); la Corte sottolinea che tali esigenze devono essere dimostrate con elementi specifici e non desunte in modo generico

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La presunzione di pericolosità è richiamata dal Tribunale per motivare la custodia cautelare; la Corte richiama la necessità che tale presunzione trovi adeguato fondamento motivazionale e non sia applicata automaticamente

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regole sul procedimento di riesame: obbligo del Tribunale di esaminare compiutamente le censure difensive sollevate in udienza; la Corte annulla per mancato rispetto di tale obbligo su questioni rilevanti

  • art. 125, 127, 292, 309, 606 cod. proc. pen. (richiami procedurali)

    artt. 125, 127, 292, 309, 606 cod. proc. pen. (citati nel ricorso e nella motivazione)

    Richiamati in relazione ai profili di motivazione, capacità istruttoria del giudice, obbligo di esame delle doglianze e criteri di impugnazione in cassazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Norme sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte evidenzia la necessità di verificare riscontri e rilevanza temporale per utilizzarle nel giudizio di gravità indiziaria

Massime di principio

  • Il Tribunale del riesame è obbligato a esaminare e rispondere compiutamente a tutte le censure difensive sollevate in udienza: la mancata risposta su questioni decisive può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • La gravità indiziaria ai fini cautelari richiede motivazione specifica e collegamenti individualizzanti tra le fonti di prova e l'indagato; dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni devono essere temporalmente e materialmente riscontrate.
  • La qualificazione di materiali come "rifiuti" (d.lgs. 152/2006) è elemento centrale per i reati ambientali e deve poggiare su dati tecnici e probatori chiari, non su deduzioni generiche.
  • La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. (pervicacia/pericolosità) non autorizza decisioni automatiche: il giudice deve indicare elementi concreti che giustifichino il pericolo di reiterazione, anche alla luce di provvedimenti cautelari realizzati (es. sequestro societario).
  • Se il giudice del riesame richiama per relationem l'ordinanza del GIP, deve comunque svolgere un vaglio critico e motivare in che modo le doglianze difensive sono state confutate; il mero rinvio non è sufficiente quando le eccezioni possano disarticolare il ragionamento probatorio.
  • In casi di contestazioni complesse che coinvolgono organizzazioni criminali, il collegamento tra attività imprenditoriali e agevolazione di sodalizi mafiosi richiede elementi di fatto chiari e specifici; l'assenza di individualizzazione può favorire l'accoglimento del ricorso

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