Cassazione Penale, Sentenza n. 22312/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Serravalle impugnava la conferma della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame, contestando la gravità indiziaria relativa ai reati a lui ascritti (associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e truffe ai danni del GSE; gestione e conferimento illecito di "cippato" a centrali a biomassa; falsità nelle istanze per incentivi), e denunciando specifiche carenze e vizî di motivazione del Tribunale. Le censure principali riguardavano: omissioni di esame e mancata risposta a doglianze difensive rilevanti (intercettazioni, riferimenti temporali delle dichiarazioni dei collaboratori, rapporti con soggetti e imprese indicati), la eccessiva e non verificata valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Liperoti, la mancata individualizzazione delle condotte a carico del ricorrente rispetto ad altri soggetti e la mancata argomentazione circa la pervicacia e il concreto pericolo di reiterazione del reato (anche alla luce del sequestro della società e del tempo intercorso).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati alcuni profili del ricorso: ha rilevato carenze di motivazione del Tribunale del riesame su punti determinanti (mancata risposta a specifiche deduzioni circa rapporti preesistenti con il territorio criminale, mancato esame completo delle obiezioni relative alle dichiarazioni di Liperoti e ad alcune intercettazioni) e ha annullato l'ordinanza impugnata nei profili indicati. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio di riesame, consentendo ai giudici di merito di valutare nuovamente e compiutamente le doglianze difensive e gli elementi probatori, nel rispetto dei principi giuridici richiamati dalla Corte. In sostanza il provvedimento cautelare è stato cassato e la decisione restituita al giudice di merito per rinnovata valutazione.
Norme richiamate
art. 416, primo e secondo comma
Norma relativa all'associazione per delinquere valutata in relazione alla contestata partecipazione dell'indagato al gruppo criminoso; la Corte richiede adeguata motivazione e individualizzazione delle condotte per ritenere sussistente la gravità indiziaria
Richiamata come aggravante per il favoreggiamento alla 'ndrangheta; la gravità indiziaria deve essere sorretta da elementi specifici che colleghino l'indagato all'agevolazione del sodalizio
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Norma penale richiamata nell'ambito dei reati ambientali connessi allo smaltimento illecito di rifiuti (cippato mischiato a scarti e materiale non conforme)
Truffa aggravata contestata in relazione alle istanze false presentate per ottenere incentivi per la produzione di energia da biomasse
Reato relativo alla falsificazione e uso di documenti pubblici o equiparati, richiamato per le attestazioni non veritiere nella documentazione per la certificazione delle biomasse
art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente)
art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Usata per qualificare i materiali conferiti (legno misto a scarti, cemento, carta) come "rifiuti"; la Corte ritiene che tale qualificazione sia centrale per la sussistenza dei reati ambientali ma richiede adeguata verifica probatoria
art. 185, comma 1, lett. f) d.lgs. 152/2006
art. 185 comma 1, lett. F (richiamata nel testo)
Richiamata in relazione all'esclusione normativa di taluni materiali dalla nozione di rifiuto; la contestazione sostiene che il materiale non rientrava in tale esclusione
Criterio per la valutazione della gravità indiziaria: la Corte ricorda che il sindacato di legittimità verifica la congruenza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
art. 274, comma 3 (presunzione), e art. 274 in generale
Norme sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e specialpreventivo); la Corte sottolinea che tali esigenze devono essere dimostrate con elementi specifici e non desunte in modo generico
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione di pericolosità è richiamata dal Tribunale per motivare la custodia cautelare; la Corte richiama la necessità che tale presunzione trovi adeguato fondamento motivazionale e non sia applicata automaticamente
Regole sul procedimento di riesame: obbligo del Tribunale di esaminare compiutamente le censure difensive sollevate in udienza; la Corte annulla per mancato rispetto di tale obbligo su questioni rilevanti
art. 125, 127, 292, 309, 606 cod. proc. pen. (richiami procedurali)
artt. 125, 127, 292, 309, 606 cod. proc. pen. (citati nel ricorso e nella motivazione)
Richiamati in relazione ai profili di motivazione, capacità istruttoria del giudice, obbligo di esame delle doglianze e criteri di impugnazione in cassazione
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Norme sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte evidenzia la necessità di verificare riscontri e rilevanza temporale per utilizzarle nel giudizio di gravità indiziaria
Massime di principio
- Il Tribunale del riesame è obbligato a esaminare e rispondere compiutamente a tutte le censure difensive sollevate in udienza: la mancata risposta su questioni decisive può determinare l'annullamento del provvedimento.
- La gravità indiziaria ai fini cautelari richiede motivazione specifica e collegamenti individualizzanti tra le fonti di prova e l'indagato; dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni devono essere temporalmente e materialmente riscontrate.
- La qualificazione di materiali come "rifiuti" (d.lgs. 152/2006) è elemento centrale per i reati ambientali e deve poggiare su dati tecnici e probatori chiari, non su deduzioni generiche.
- La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. (pervicacia/pericolosità) non autorizza decisioni automatiche: il giudice deve indicare elementi concreti che giustifichino il pericolo di reiterazione, anche alla luce di provvedimenti cautelari realizzati (es. sequestro societario).
- Se il giudice del riesame richiama per relationem l'ordinanza del GIP, deve comunque svolgere un vaglio critico e motivare in che modo le doglianze difensive sono state confutate; il mero rinvio non è sufficiente quando le eccezioni possano disarticolare il ragionamento probatorio.
- In casi di contestazioni complesse che coinvolgono organizzazioni criminali, il collegamento tra attività imprenditoriali e agevolazione di sodalizi mafiosi richiede elementi di fatto chiari e specifici; l'assenza di individualizzazione può favorire l'accoglimento del ricorso
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