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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27028/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

Una società correntista aveva agito contro la banca chiedendo l’accertamento dell’illegittimità degli addebiti sul conto corrente per capitalizzazione degli interessi passivi, interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione scritta, commissioni di massimo scoperto, interessi asseritamente usurari e altre voci, oltre alla restituzione di € 173.216,73. Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 106/17 del 19 gennaio 2017, aveva respinto la domanda perché la correntista non aveva prodotto il contratto né gli estratti conto integrali, ma soltanto estratti scalari. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 421/2022 del 14 marzo 2022, dopo consulenza tecnica, aveva accolto la domanda e condannato la banca a pagare € 147.405,29, ritenendo possibile ricostruire il rapporto sulla base della documentazione disponibile e rilevando che mancava la prova scritta delle pattuizioni relative alle voci contestate. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spettava alla correntista provare i pagamenti e l’assenza della causa debendi e che i soli estratti scalari non consentivano una ricostruzione attendibile; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., contestando che la Corte d’appello avesse considerato non contestata l’applicazione della capitalizzazione trimestrale e sostenendo che la banca aveva invece difeso la legittimità dell’anatocismo; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2935 e 2946 c.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione decennale, che la banca assumeva di avere sollevato quanto agli addebiti anteriori al novembre 2002.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo è inammissibile perché, pur richiamando formalmente la violazione dell’art. 2697 c.c., censura in realtà la valutazione di merito circa l’attendibilità della ricostruzione del conto compiuta sulla documentazione disponibile e tramite consulenza tecnica; la violazione dell’onere della prova ricorre solo quando il giudice lo attribuisce alla parte diversa da quella gravata, non quando si contesta l’apprezzamento dell’esito della prova. La Corte d’appello aveva motivato in modo non apparente né irrimediabilmente contraddittorio sulla possibilità di ricostruire il rapporto, valutazione non rinnovabile in sede di legittimità nei termini richiesti dalla banca. Il secondo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva ritenuto non contestata l’applicazione in concreto della capitalizzazione, fatto storico, e non la qualificazione giuridica della sua illegittimità; inoltre, le altre voci erano state ritenute non dovute per difetto di prova del patto scritto, non per effetto di una pretesa non contestazione. Il terzo è inammissibile per difetto di specificità: la banca, vittoriosa in primo grado, non era tenuta a proporre appello incidentale sull’eccezione di prescrizione, ma doveva riproporla specificamente in appello; il ricorso non indicava se ciò fosse avvenuto. La sentenza d’appello è rimasta quindi ferma. La banca è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione ai procuratori antistatari. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della regola di distribuzione degli oneri probatori, integrandosi quest’ultima – è bene rammentarlo –soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una ipoteticamente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere

    La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste quando il giudice ripartisce l’onere probatorio in modo difforme dalla legge; non sussiste per il solo fatto che il giudice abbia valutato erroneamente le prove e ritenuto assolto l’onere dalla parte che ne era gravata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    il principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto

    La non contestazione riguarda fatti e non questioni giuridiche. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva riferito la mancata contestazione all’effettiva applicazione della capitalizzazione, considerata fatto storico, e non alla sua illegittimità giuridica.

  • art. 112 c.p.c.

    l’odierna ricorrente, in quanto parte totalmente vincitrice, non poteva ritenersi tenuta a proporre sul punto appello incidentale, mentre era tenuta a procedere alla riproposizione specifica della questione

    La parte integralmente vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per una questione non accolta o non esaminata, ma deve riproporla specificamente nel giudizio d’appello perché il giudice di secondo grado possa esaminarla.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso, tuttavia, omette radicalmente di specificare se, effettivamente, innanzi alla Corte d’appello il profilo della prescrizione sia stato formalmente riproposto – circostanza, questa, che viene anzi nettamente contestata dal controricorso - incorrendo in tal modo in una violazione del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., con conseguente inammissibilità del mezzo.

    Il motivo di cassazione che denuncia l’omesso esame di una questione riproposta in appello deve indicare specificamente se e come la questione sia stata formalmente riproposta; la mancata indicazione comporta l’inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nelle azioni di ripetizione relative a rapporti di conto corrente, la prova può essere fornita mediante gli estratti conto integrali o altri documenti rappresentativi delle movimentazioni, purché consentano di ricostruire l’andamento del rapporto; il giudice deve valutare se le lacune documentali, per numero ed estensione temporale, permettano una ricostruzione attendibile e non meramente ipotetica.
  • La possibilità di ricostruire il conto corrente sulla base della documentazione disponibile e l’attendibilità dei risultati della consulenza tecnica sono valutazioni di merito, sindacabili in cassazione nei limiti consentiti per il vizio motivazionale e purché la motivazione rispetti il minimo costituzionale.
  • La violazione dell’onere della prova non coincide con l’erroneo apprezzamento del materiale istruttorio: la prima ricorre se l’onere è posto a carico della parte sbagliata; il secondo attiene alla valutazione delle prove.
  • Il principio di non contestazione si applica alle circostanze di fatto, non alle questioni di diritto; l’effettiva applicazione di una clausola o di un criterio di calcolo può essere oggetto di contestazione come fatto storico.
  • La parte integralmente vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale su una questione non accolta o non esaminata, ma deve riproporla specificamente in appello; in cassazione, chi denuncia l’omesso esame deve indicare in modo specifico che la questione era stata riproposta.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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