Cassazione Civile, Ordinanza n. 07475/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni per asserito inadempimento professionale di un avvocato, originariamente rigettata in primo grado e parzialmente accolta in appello, con riconoscimento di euro 10.000 per danno patrimoniale correlato a spese legali relative a giudizi promossi dal professionista. Nel successivo giudizio di cassazione, il ricorso principale del professionista era stato dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale delle controparti era stato rigettato. Gli eredi della parte originariamente danneggiata hanno quindi proposto revocazione dell'ordinanza di cassazione deducendo due errori di fatto: con il primo, l'omessa pronuncia sul motivo E) del ricorso incidentale originario; con il secondo, l'erronea percezione del contenuto del motivo F1), che secondo i ricorrenti mirava a ottenere un incremento delle somme riconosciute per spese legali, sulla base di documentazione attestante il pagamento integrale di quanto dovuto. I controricorrenti hanno resistito. La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il primo motivo, perché effettivamente era stato omesso l'esame del motivo E, ma ha ritenuto inammissibile il secondo, poiché non denunciava un vero errore revocatorio bensì una censura di merito sull'interpretazione e valutazione del motivo originario. Nella fase rescissoria, esaminato il motivo E, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la censura sulla motivazione apparente era estranea alla ratio decidendi dell'ordinanza d'appello e, comunque, non risultava essere stata devoluta al giudice di merito. Ne è seguita la revoca solo parziale dell'ordinanza precedente e la conferma del suo dispositivo sostanziale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione solo nella fase rescindente, limitatamente all'omessa pronuncia sul motivo E del precedente ricorso incidentale, revocando in parte l'ordinanza n. 35790/2023. Nella successiva fase rescissoria ha però dichiarato inammissibile il motivo E, con la conseguenza che l'ordinanza revocata è stata sostanzialmente confermata. Le spese del giudizio di cassazione e di revocazione sono state integralmente compensate tra le parti. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato, perché l'impugnazione non è risultata integralmente respinta.
Norme richiamate
consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei limiti dell'errore di fatto nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione dei fatti risultanti dagli atti, non in un errore di giudizio o di valutazione
regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo originario come parametro della censura di motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio processuale dedotto nel motivo originario
richiamato nel motivo originario in relazione al dedotto vizio di omessa/errata pronuncia
richiamato nel motivo originario a sostegno della doglianza sulla valutazione delle prove
richiamato nel motivo originario in tema di onere della prova
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato poiché il ricorso per revocazione non è stato respinto integralmente
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per il collegamento con l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile per errore di fatto solo quando il giudice di legittimità abbia omesso l'esame di un motivo o abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto in modo immediatamente verificabile dagli atti, senza coinvolgere attività interpretative o valutative.
- L'omessa pronuncia su uno dei motivi di ricorso integra errore revocatorio se il motivo non è stato in alcun modo esaminato, neppure implicitamente; se invece la questione è stata affrontata, sia pure non con tutte le argomentazioni difensive, non ricorre errore di fatto ma eventualmente errore di giudizio.
- Non è deducibile con revocazione la contestazione dell'interpretazione data dalla Corte al contenuto di un motivo di ricorso, perché il motivo stesso non costituisce un "fatto" ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
- Nel giudizio di revocazione davanti alla Corte di cassazione, la fase rescissoria deve restare circoscritta alla porzione di decisione effettivamente rescissa per errore di fatto.
- La censura di motivazione apparente è inammissibile quando risulti eccentrica rispetto alla ratio decidendi della decisione impugnata o quando la questione non risulti previamente devoluta al giudice di merito.
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