Cassazione Penale, Ordinanza n. 37024/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 3 ottobre 2025 della Corte d’appello di Bari, che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 316-bis c.p., confermando nel resto la condanna e rideterminando la pena in mitius. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione per omessa valutazione di elementi decisivi e delle ragioni esposte con l’appello. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 223 e 216 della legge fallimentare e dell’art. 2621 c.c., nonché un vizio motivazionale sull’elemento soggettivo dei reati di bancarotta e false comunicazioni sociali. Con il terzo ha lamentato manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità per simulazione di reato. Con il quarto ha denunciato violazione dell’art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fallimentare e illogicità motivazionale sulla distrazione di somme. Con il quinto ha formulato analoghe censure in relazione alla distrazione del capannone industriale e dei beni mobili mediante trust. Con il sesto ha contestato il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62, n. 6, c.p., sostenendo l’illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità perché rinviava alle doglianze d’appello e agli atti allegati senza confrontarsi effettivamente con la motivazione impugnata. I motivi dal secondo al quinto sono stati giudicati manifestamente infondati: la Corte d’appello aveva motivato in modo congruo, logico e conforme al diritto valorizzando le manipolazioni della contabilità sociale, le macroscopiche violazioni contabili e la loro funzione di dissimulare le distrazioni, nonché gli elementi a sostegno della falsità della denuncia di furto. Le allegazioni sul deposito di copie anziché originali nella procedura fallimentare introducevano questioni di fatto senza dedurre travisamento della prova; le censure sulle distrazioni proponevano una ricostruzione alternativa e generico rinvio alle deduzioni d’appello, mentre la documentazione difensiva non dimostrava la giustificazione dell’impiego dei beni sociali, inclusi i pagamenti e gli assegni circolari a favore dell’imputato e della moglie e la costituzione del trust senza beneficio per la fallita. Il sesto motivo è stato ritenuto privo di specificità: la Corte territoriale aveva rilevato che non risultava provato il versamento di euro 10.000 e, comunque, che tale importo era palesemente sproporzionato rispetto alle distrazioni; aveva inoltre motivato la pena sulla base degli elementi dell’art. 133 c.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali; quando l’inammissibilità è colpevole, può conseguire anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
la quale ha escluso non solo che non vi sia traccia del versamento da parte dell'imputato della somma di euro 10.000, profilo oggetto di contestazione assertiva, ma comunque della patente discrasia tra tale importo e l'ammontare delle distrazioni compiute dall'imputato, così rendendo una motivazione congrua e logica che ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato
La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto degli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p. e della loro prevalenza.
art. 216 legge fall.
ha valorizzato non solo le plurime condotte dell'imputato relative alla contabilità sociale (e manipolative di essa), ritenute dimostrative del prescritto dolo dei reati (indicando analiticamente le macroscopiche violazioni delle regole contabili e la funzionalizzazione di esse alla dissimulazione delle condotte distrattive);
Le manipolazioni della contabilità e le macroscopiche violazioni delle regole contabili, quando funzionali a dissimulare le distrazioni, possono concorrere a dimostrare il dolo dei reati di bancarotta.
art. 223 legge fall.
ha valorizzato non solo le plurime condotte dell'imputato relative alla contabilità sociale (e manipolative di essa), ritenute dimostrative del prescritto dolo dei reati (indicando analiticamente le macroscopiche violazioni delle regole contabili e la funzionalizzazione di esse alla dissimulazione delle condotte distrattive);
La motivazione può fondare l’elemento soggettivo dei reati fallimentari contestati valorizzando condotte contabili manipolative e la loro funzione dissimulatoria, nei termini accertati nel caso concreto.
ha valorizzato non solo le plurime condotte dell'imputato relative alla contabilità sociale (e manipolative di essa), ritenute dimostrative del prescritto dolo dei reati (indicando analiticamente le macroscopiche violazioni delle regole contabili e la funzionalizzazione di esse alla dissimulazione delle condotte distrattive);
Le condotte manipolative della contabilità sociale e le violazioni contabili possono essere considerate dal giudice, insieme agli altri elementi del caso, nella valutazione del dolo dei reati societari contestati.
bensì anche la falsità della sua denuncia di furto, indicando gli elementi da cui l'ha tratta (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01);
L’affermazione di responsabilità per simulazione di reato può essere sorretta dall’indicazione degli elementi concreti dai quali il giudice ha desunto la falsità della denuncia.
il sesto motivo - che denuncia la violazione degli artt. 62- bis e 62, n. 6, cod. pen., e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle invocate attenuanti - è privo di specificità in quanto si limita a reiterare le allegazioni disattese dalla Corte distrettuale
La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a riproporre le allegazioni già disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione.
la quale ha escluso non solo che non vi sia traccia del versamento da parte dell'imputato della somma di euro 10.000, profilo oggetto di contestazione assertiva, ma comunque della patente discrasia tra tale importo e l'ammontare delle distrazioni compiute dall'imputato
La pretesa riparazione del danno non giustifica il riconoscimento dell’attenuante quando il versamento dedotto non risulta provato o sia manifestamente sproporzionato rispetto alle distrazioni.
ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 316 bis, cod. pen., perché estinto per prescrizione
Nel caso concreto il reato di cui all’art. 316-bis c.p. è stato dichiarato estinto per prescrizione dal giudice d’appello.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limita a rinviare alle doglianze svolte in appello e ai relativi allegati, senza formulare una censura effettiva e specifica degli argomenti della decisione impugnata, è privo di specificità.
- Non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o richiamare genericamente le deduzioni svolte nel grado d’appello per ottenere il controllo di legittimità: le censure devono confrontarsi con la motivazione impugnata e, quando si deduce un travisamento della prova, devono formularne specifica denuncia.
- La motivazione sull’elemento soggettivo dei reati fallimentari e societari può valorizzare condotte manipolative della contabilità, macroscopiche violazioni delle regole contabili e la loro funzione di dissimulare condotte distrattive.
- La motivazione sull’esistenza di una simulazione di reato è adeguata quando individua gli elementi concreti dai quali viene desunta la falsità della denuncia.
- Il giudice di merito può negare attenuanti e determinare la pena valorizzando gli elementi dell’art. 133 c.p.; la censura di legittimità non è specifica se si limita a riproporre doglianze già disattese. La riparazione del danno non è dimostrata da un versamento non documentato e può essere valutata in rapporto alla sua proporzione rispetto all’entità delle condotte distrattive.
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