Sentenza del 01/07/2015 n. 13487 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 1996, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito ai fini IRPEG e ILOR dopo una verifica della Guardia di Finanza. L'accertamento riguardava, da un lato, indebite detrazioni per lire 126.642.000, riferite a costi ritenuti non inerenti, non documentati e collegati all'acquisto simulato di un immobile; dall'altro, l'omessa dichiarazione di ricavi per lire 25.000.000, relativi a un'indennità risarcitoria percepita per il ritardo nella consegna dell'immobile. In Cassazione la società ha contestato, principalmente, la nullità dell'avviso per carenza di motivazione, sostenendo che il processo verbale di constatazione non fosse stato allegato né integralmente riprodotto nell'avviso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valido l'avviso motivato per relationem al processo verbale di constatazione, poiché il verbale era stato sottoscritto dalla società e consegnato in copia durante la verifica: la contribuente ne aveva quindi avuto piena e legale conoscenza. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., perché privi, per le censure motivazionali, della chiara indicazione del fatto controverso e del necessario momento di sintesi e, per le violazioni di legge, dell'apposito quesito di diritto. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3
La società ne aveva invocato la violazione sostenendo che l'avviso fosse privo di motivazione per mancata allegazione o riproduzione del processo verbale di constatazione. La censura è stata respinta perché il contenuto richiamato era già conosciuto legalmente dalla contribuente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso
L'obbligo di allegazione non opera in modo meramente formalistico quando il contribuente abbia già ricevuto e conosca integralmente il documento richiamato nell'atto impositivo. In tal caso è garantito il diritto di difesa e l'avviso può essere motivato per relationem.
Applicabile ratione temporis, richiedeva per i motivi di ricorso per Cassazione specifici requisiti formali: il quesito di diritto per le violazioni di legge e un chiaro momento di sintesi per i vizi di motivazione. La loro mancanza comporta l'inammissibilità delle censure.
La società si è avvalsa della facoltà di depositare una memoria illustrativa nel giudizio di Cassazione, senza tuttavia ottenere l'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione senza necessità di allegarlo nuovamente, se il contribuente ne ha già avuto piena e legale conoscenza, ad esempio perché lo ha sottoscritto e ne ha ricevuto copia.
- L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati serve a garantire la conoscibilità della pretesa fiscale, non a imporre formalità prive di utilità concreta: se la conoscenza è già dimostrata, la mancata allegazione non determina automaticamente la nullità dell'atto.
- Nel ricorso per Cassazione i motivi devono rispettare rigorosi requisiti di specificità e forma. Le censure generiche sulla motivazione o sulla violazione di legge possono essere dichiarate inammissibili senza esame nel merito.
- La contestazione dell'accertamento richiede una concreta confutazione dei rilievi dell'Amministrazione e la produzione della documentazione contabile rilevante; la mancata produzione di elementi probatori, come il bilancio, può indebolire decisivamente la posizione del contribuente.
- In caso di rigetto del ricorso, il contribuente soccombente può essere condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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