Cassazione Penale, Sentenza n. 19603/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia. Cassioli ha dedotto violazione di legge in relazione all'applicazione dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., lamentando che la Corte non abbia rispettato la determinazione concordata delle pene accessorie (durata delle interdizioni e delle pene accessorie fallimentari) e che abbia applicato irregolarmente l'interdizione dai pubblici uffici oltre i limiti consentiti rispetto alla pena base. Cascarino ha dedotto carenza e omissione di motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e ha censurato il rigetto dell'istanza di concordato in appello ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., chiedendo l'applicazione di sanzioni sostitutive (lavoro di pubblica utilità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Cassioli: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'interdizione legale (eliminata), all'interdizione perpetua dai pubblici uffici (sostituita con interdizione temporanea) e ha fissato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni cinque, conformemente all'accordo. Il ricorso di Cascarino è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto adeguata e motivata la valutazione della Corte d'appello che ha escluso le misure sostitutive per l'esistenza di precedenti rilevanti e ha ritenuto congrua la motivazione sulla responsabilità (prestanome) basata anche sulle dichiarazioni del teste; Cascarino è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a €3.000 alla Cassa delle Ammende. Nessuna spesa dovuta alla parte civile per la vicenda relativa a Cassioli, mentre nulla è stato disposto sulle spese della parte civile Trivellato.
Norme richiamate
Regola l'accordo delle parti e la relativa pronuncia di patteggiamento in appello; la Corte deve rispettare la determinazione delle pene e delle pene accessorie concordate e indicarle esplicitamente nel dispositivo della sentenza
art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)
Disciplina le pene accessorie fallimentari; la Corte di Cassazione ha richiamato l'obbligo di indicare e conformare la durata delle pene accessorie alla determinazione concordata delle parti
Consente il concordato in appello; la Corte territoriale può rigettare il concordato se mancano i presupposti per le misure sostitutive, ma deve motivare adeguatamente il rifiuto
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dell'adeguatezza delle sanzioni sostitutive; la Corte d'appello ha legittimamente valutato i precedenti penali del ricorrente ai fini dell'esclusione delle misure sostitutive
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione; qui ha comportato la condanna di Cascarino alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende
art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))
Motivi di ricorso in cassazione relativi a violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e)); la Corte ha applicato tali criteri per valutare rispettivamente l'impugnazione di Cassioli e le doglianze di Cascarino
Limiti di impugnazione in cassazione: i ricorsi sono esaminati nei limiti indicati dall'articolo; i motivi dedotti sono stati valutati nei limiti consentiti
Regole sulla motivazione della sentenza; richiamata implicitamente nel controllo della completezza della motivazione della Corte d'appello
Norma sul giudizio di revisione e motivazione della sentenza assolutoria/condannatoria, richiamata come parametro di correttezza motivazionale nelle impugnazioni
Massime di principio
- Quando vi è un accordo ex art. 599-bis c.p.p. la Corte deve trasporre nel dispositivo l'intera determinazione concordata (pena principale e pene accessorie); omissioni o discrasie possono determinare annullamento anche senza rinvio per la parte interessata
- La determinazione delle pene accessorie deve essere coerente con la pena base effettivamente individuata: se la pena base fissata è inferiore al presupposto per una certa accessoria, questa va eliminata o ridotta in conformità
- Il rigetto di un concordato o l'esclusione di misure sostitutive in appello richiedono motivazione che valuti i parametri di legge (tra cui i precedenti e l'idoneità della misura sostitutiva); una motivazione logica e basata sui precedenti rende il provvedimento insindacabile in cassazione
- Un ricorso generico e privo di un adeguato confronto con la motivazione impugnata è facilmente dichiarabile inammissibile o infondato in Cassazione
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
- La Corte di Cassazione può rettificare o annullare le parti del dispositivo che non rispecchiano l'accordo delle parti o che sono legalmente viziate, anche senza rinvio quando la rettifica è determinabile in sede di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19366/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →