Sentenza del 26/10/2016 n. 21577 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva aderito al condono tombale previsto dall'art. 9 della Legge n. 289/2002 per i redditi prodotti in Italia. L'Agenzia delle Entrate gli aveva contestato l'omessa dichiarazione di redditi prodotti all'estero e la fittizietà della residenza estera. Il contribuente sosteneva che il condono impedisse qualsiasi accertamento, compreso quello sui redditi esteri, e che l'Amministrazione fosse comunque decaduta per decorso dei termini. L'Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo che i redditi esteri erano esclusi dal condono ex art. 9 e che, non essendo stata presentata la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 8, il potere di accertamento permaneva ed era prorogato di due anni ai sensi dell'art. 10.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il condono ex art. 9 opera per i redditi italiani, ma non comprende i redditi prodotti all'estero, per i quali il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 8. Non avendo presentato tale dichiarazione, il contribuente non ha ottenuto l'effetto preclusivo dell'accertamento e il termine per l'accertamento dei redditi esteri è stato prorogato di due anni. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonchè i redditi di cui all'art. 8, comma 5, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8
Il condono tombale non comprende i redditi prodotti all'estero, che sono esclusi dalla definizione automatica. L'effetto preclusivo di ulteriori accertamenti opera quindi solo per i redditi effettivamente inclusi nel condono.
Legge n. 289 del 2002, art. 8, comma 5
Prevede per i redditi prodotti all'estero la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, secondo modalità e termini specifici, per beneficiare degli effetti premiali e preclusivi previsti dalla norma.
Legge n. 289 del 2002, art. 8, comma 9
L'effetto di preclusione dell'accertamento sui redditi esteri è subordinato alla tempestiva presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'art. 8, comma 5; in ogni caso può essere verificata la congruità delle somme dichiarate.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge, i termini ... sono prorogati di due anni
La proroga biennale dei termini di accertamento si applica ai redditi per i quali il contribuente non si è avvalso dello specifico regime agevolativo. Pertanto, pur avendo aderito al condono per i redditi italiani, il contribuente resta soggetto alla proroga per i redditi esteri non coperti da dichiarazione integrativa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Disciplina i termini ordinari per l'accertamento delle imposte sui redditi, termini che l'art. 10 della Legge n. 289/2002 proroga di due anni nelle ipotesi previste.
La sentenza richiama la proroga biennale dei termini di accertamento IVA prevista dall'art. 10 della Legge n. 289/2002.
Massime di principio
- L'adesione a un condono fiscale produce effetti limitati alle imposte, ai redditi e ai periodi espressamente coperti dalla relativa procedura; non estende automaticamente la preclusione a componenti reddituali escluse dalla legge.
- Quando una norma di definizione agevolata esclude determinati redditi, come quelli prodotti all'estero, occorre verificare se esista una procedura alternativa, quale una dichiarazione integrativa, e rispettarne rigorosamente termini e modalità.
- La mancata presentazione della dichiarazione integrativa impedisce di ottenere l'effetto preclusivo dell'accertamento sui redditi esteri e lascia integro il potere dell'Amministrazione finanziaria.
- L'adesione parziale a un regime premiale non esclude necessariamente l'applicazione di proroghe dei termini di accertamento relativamente a redditi o periodi non coperti dal beneficio.
- In situazioni analoghe bisogna distinguere tra l'effetto preclusivo del condono, che riguarda solo le componenti validamente definite, e la proroga dei termini, che può operare per le componenti non regolarizzate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21573 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21578 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21581 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21588 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21599 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21610 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →