Sentenza del 26/10/2016 n. 21581 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento TARSU per gli anni d'imposta 2002-2004, relativo alle aree del maglificio in cui si producevano scarti e ritagli di tessuto, smaltiti autonomamente dalla società tramite un'impresa specializzata. La CTP di Siena aveva accolto il ricorso della società; la CTR della Toscana aveva riformato la decisione, ritenendo tassabili anche le aree di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, l'omessa pronuncia sull'intassabilità dell'area in cui si producevano rifiuti speciali non assimilati; con il secondo, la violazione di legge perché il Comune non aveva svolto il servizio di smaltimento degli scarti industriali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato rigettato: la CTR aveva implicitamente deciso la questione affermando che i rifiuti assimilati agli urbani sono soggetti a TARSU anche se smaltiti direttamente dal contribuente; inoltre, la società non aveva proposto appello incidentale contro la decisione di primo grado, sicché si era formato giudicato interno sulla legittimità dell'assimilazione. La Corte ha ricordato che l'esenzione per le aree inidonee alla produzione di rifiuti non opera automaticamente: il contribuente deve indicarne i presupposti nella denuncia originaria o di variazione e provarli. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non indicava le norme asseritamente violate; in ogni caso, l'assenza di smaltimento comunale non esclude da sola la TARSU se l'esenzione non è stata richiesta e riconosciuta. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.550,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1
la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni)
La TARSU ha come presupposto l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, in quanto normalmente idonei a produrre rifiuti; l'obbligo non dipende dalla concreta fruizione del servizio di raccolta.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2
le deroghe alla tassazione indicate dal comma 2 del medesimo art. 62 e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione e comunque provati in corso di giudizio.
L'esenzione per aree inidonee alla produzione di rifiuti deve essere richiesta e documentata dal contribuente; non è sufficiente allegare genericamente la particolare natura o destinazione dell'area. La presunzione di produzione di rifiuti può essere superata indicando e provando condizioni obiettive di inutilizzabilità.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66
le deroghe alla tassazione indicate dal comma 2 del medesimo art. 62 e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione e comunque provati in corso di giudizio.
Le riduzioni tariffarie non spettano automaticamente: occorre dedurne i presupposti nella denuncia e provarli in giudizio. Nel caso concreto, la Corte ha inoltre rilevato che i rifiuti assimilati smaltiti autonomamente potevano comportare un'aliquota ridotta, ma non l'esclusione automatica dal tributo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge deve identificare le norme e le disposizioni che si assumono violate; la loro mancata indicazione ha comportato l'inammissibilità del secondo motivo per difetto di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
La censura di nullità per omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito contiene una statuizione, anche implicita, sulla questione dedotta; la CTR aveva affermato la tassabilità dei rifiuti assimilati anche se smaltiti direttamente dal contribuente.
Massime di principio
- La TARSU può essere dovuta per il solo fatto di occupare o detenere un'area idonea a produrre rifiuti: il mancato utilizzo del servizio comunale o lo smaltimento autonomo non determinano, da soli, l'esenzione.
- Chi invoca l'esclusione o la riduzione per aree che non producono rifiuti deve indicare i relativi presupposti nella denuncia originaria o di variazione e provarli con elementi obiettivi o documentazione; l'agevolazione non opera automaticamente.
- I rifiuti speciali assimilati agli urbani restano assoggettabili alla TARSU anche se smaltiti autonomamente; l'autosmaltimento può rilevare, se ne ricorrono i presupposti, ai fini di una riduzione, non necessariamente dell'esenzione.
- In appello, la mancata impugnazione incidentale di una statuizione sfavorevole può consolidare un giudicato interno sulla relativa questione, impedendone la successiva rimessa in discussione in Cassazione.
- Un motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare con sufficiente precisione le norme asseritamente violate; in difetto può essere dichiarato inammissibile.
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