Sentenza del 26/10/2016 n. 21610 - Corte di Cassazione
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Benefici a favore della persona fisica con qualifica di coltivatore diretto - Art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 - Estensione all'imprenditore agricolo professionale in forma societaria - Irretroattività - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano l'avviso di liquidazione relativo a una compravendita di terreno registrata nel 2003, con cui era stata revocata l'agevolazione della l. n. 604 del 1954 per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, comprendente la riduzione a un decimo dell'imposta di registro ordinaria. Sostenevano, in particolare, che le agevolazioni spettassero anche alla cooperativa di coltivatori diretti e che il d.lgs. n. 99 del 2004 avesse equiparato, anche per il passato, società e coltivatori diretti persone fisiche. Deducevano inoltre nullità della sentenza per l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ultrapetizione e nullità dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, in ragione della connessione derivante dall'impugnazione del medesimo avviso, e li ha respinti. Ha rigettato la censura di nullità della sentenza: l'indicazione in epigrafe dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pavia era un errore materiale, mentre dagli atti risultava la partecipazione dell'Ufficio di Voghera, la cui legittimazione non era contestata. Ha rigettato anche la censura di ultrapetizione, rilevando che la CTR aveva svolto una valutazione giuridica sulla spettanza del beneficio e che l'Ufficio aveva già contestato in primo grado il diritto della cooperativa all'agevolazione. Ha dichiarato inammissibile la censura di nullità dell'avviso, perché non rivolta specificamente contro le sentenze impugnate. Ha infine rigettato la censura sull'equiparazione: per una compravendita del 2003 la cooperativa non poteva beneficiare dell'agevolazione prevista per i coltivatori diretti, poiché le norme agevolative, eccezionali, non sono applicabili per analogia e l'estensione introdotta dal d.lgs. n. 99 del 2004 ha carattere innovativo e non retroattivo. Ciascuno dei due contribuenti è stato condannato a rimborsare all'Ufficio le spese processuali, liquidate in euro 7.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
Questa Corte ha già da tempo chiarito che l'agevolazione stabilita "per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina", il cui riconoscimento è stato dalla cit. L. n. 604, art. 1 e segg., subordinato alla esistenza di specifici requisiti oggettivi e soggettivi che non sono in possesso della Cooperativa atteso che quest'ultima è una Società commerciale che non ha comperato "per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina", almeno prima del D.Lgs. n. 99, art. 2, comma 4, che ha esteso agli IAP i benefici accordati ai coltivatori diretti, non poteva ex art. 14 preleggi , essere concessa fuori dei casi espressamente previsti e ciò perchè la previsione del beneficio oggetto di lite costituisce una eccezione alla tassazione ordinaria degli atti.
Il carattere eccezionale delle agevolazioni tributarie impedisce di estenderle per analogia a soggetti o fattispecie non compresi nella previsione legislativa. Prima dell'estensione normativa del 2004, la cooperativa non rientrava tra i beneficiari dell'agevolazione.
Art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
Inoltre occorre ricordare che dalla giurisprudenza appena citata è stato altresì affermato ai sensi dell'art. 11 preleggi , comma 1, il carattere normalmente irretroattivo del D.Lgs. n. 99, art. 2, comma 4, che ha esteso all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici già previsti per il coltivatore diretto, ciò in ragione del carattere innovativo della disposizione.
La disposizione innovativa che estende allo IAP i benefici previsti per il coltivatore diretto opera normalmente per il futuro e non si applica agli atti anteriori alla sua entrata in vigore.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, artt. 1 e seguenti
Questa Corte ha già da tempo chiarito che l'agevolazione stabilita "per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina", il cui riconoscimento è stato dalla cit. L. n. 604, art. 1 e segg., subordinato alla esistenza di specifici requisiti oggettivi e soggettivi che non sono in possesso della Cooperativa.
I benefici per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina spettano solo in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla legge; non possono essere riconosciuti alla cooperativa per un acquisto anteriore all'estensione legislativa del beneficio.
Art. 2, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Inoltre occorre ricordare che dalla giurisprudenza appena citata è stato altresì affermato ai sensi dell'art. 11 preleggi , comma 1, il carattere normalmente irretroattivo del D.Lgs. n. 99, art. 2, comma 4, che ha esteso all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici già previsti per il coltivatore diretto, ciò in ragione del carattere innovativo della disposizione.
La norma ha introdotto l'estensione dei benefici fiscali allo IAP, ma, essendo innovativa, non attribuisce efficacia retroattiva all'equiparazione; non copre quindi la compravendita registrata nel 2003.
Art. 112 del codice di procedura civile
Il motivo è infondato. In disparte che quello in tesi censurato sarebbe un error in procedendo che avrebbe dovuto più propriamente denunciarsi ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 - e che inoltre sono gli stessi contribuenti ad ammettere che nelle controdeduzioni in primo grado l'Ufficio aveva invece sin dall'inizio eccepito che essendo la Cooperativa una "società commerciale" la medesima non aveva diritto all'agevolazione - deve essere comunque osservato che la CTR non ha deciso su domande o eccezioni non proposte e bensì ha semplicemente argomentato in diritto.
Non sussiste ultrapetizione quando il giudice non decide su una domanda o eccezione nuova, ma qualifica giuridicamente la questione sulla base di una contestazione già formulata dall'Ufficio.
Art. 360, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile
Il motivo è infondato perchè, al di là di quanto inesattamente riportato in epigrafe delle impugnate sentenze, laddove si fa in effetti riferimento alla "Agenzia Entrate Direzione Provinciale Pavia", errore materiale eventualmente emendabile a mezzo dell'apposito procedimento di correzione, la CTR ha in narrativa dato atto che in primo e secondo grado si era in realtà costituita l'Agenzia delle Entrate di Voghera, Ufficio di cui non è stata contestata la legittimazione e nemmeno la partecipazione al giudizio.
L'errata indicazione dell'ufficio in epigrafe non determina nullità se la motivazione identifica correttamente l'ufficio che ha partecipato al giudizio e la sua legittimazione non è contestata; l'errore è eventualmente correggibile come materiale.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, in quanto deroghe alla tassazione ordinaria, non possono essere estese per analogia a soggetti non espressamente inclusi dalla legge.
- Una norma che estende un beneficio tributario a una nuova categoria di soggetti non si applica, di regola, agli atti anteriori alla sua entrata in vigore, se ha carattere innovativo e non prevede retroattività.
- Per stabilire se un soggetto societario possa fruire di un'agevolazione prevista per una persona fisica occorre verificare i requisiti e la platea dei beneficiari stabiliti dalla legge vigente alla data dell'atto, senza presumere un'equiparazione.
- Un errore materiale nell'indicazione dell'ufficio nell'intestazione della sentenza non comporta automaticamente nullità se dal contenuto della decisione risulta quale ufficio abbia partecipato al processo.
- La censura di ultrapetizione non è fondata quando il giudice si limita a dare una qualificazione giuridica alla questione già introdotta nel giudizio; nel ricorso per cassazione, inoltre, la censura deve essere proposta con il corretto motivo processuale.
- Una censura di nullità dell'atto è inammissibile in cassazione se non attacca in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata.
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