Sentenza del 26/10/2016 n. 21588 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L.M. chiedeva il rimborso di 112.001,60 euro di IRAP versata per annualità non indicate nel testo, sostenendo che l’imposta fosse illegittima e che la sua attività fosse priva di autonoma organizzazione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello da parte della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 22 gennaio 2009, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato una motivazione contraddittoria: a suo dire, la CTR non aveva considerato che operava in una struttura riferibile a terzi e aveva erroneamente ritenuto indicativi di autonoma organizzazione beni quali un’autovettura in leasing, un motorino, un cellulare, un computer e un immobile a uso promiscuo. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, contestando che l’autonoma organizzazione fosse stata desunta dall’entità dei costi senza valutarne natura e incidenza rispetto ai compensi. La CTR aveva invece ritenuto rilevanti gli elementi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, tra cui ammortamenti, acquisti di beni, canoni di locazione e spese immobiliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha individuato in modo specifico i fatti controversi e i profili di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, limitandosi a elencare elementi senza la necessaria sintesi conclusiva, come richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il quesito di diritto era astratto, non calato nella vicenda concreta e non chiariva quale errore giuridico fosse imputato alla CTR. Inoltre, le doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione a fronte di una motivazione ritenuta logica e congrua. È rimasto quindi fermo il rigetto della domanda di rimborso. L.M. è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
il requisito dell'autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive
L’autonoma organizzazione sussiste se il professionista è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale stabilmente di lavoro altrui oltre il supporto meramente segretariale o esecutivo. La valutazione concreta spetta al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se adeguatamente motivata.
Art. 366-bis c.p.c.
il quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. - dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l'errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile.
Quando applicabile ratione temporis, la disposizione richiedeva che il quesito di diritto fosse specifico e collegasse la regola generale al caso concreto, indicando l’errore attribuito alla decisione impugnata. Un quesito astratto o meramente esplorativo comporta l’inammissibilità.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La disposizione è richiamata come base della censura di contraddittoria motivazione. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non individuava specificamente i fatti controversi e i profili decisivi di carenza o contraddittorietà della motivazione.
Massime di principio
- Per l’IRAP dei professionisti, la mera presenza di beni strumentali o il livello complessivo dei costi non determina automaticamente l’autonoma organizzazione: occorre valutarne natura, entità e funzione nel caso concreto, insieme alla responsabilità dell’organizzazione e all’eventuale impiego di lavoro altrui.
- L’accertamento dell’autonoma organizzazione è normalmente rimesso al giudice di merito; in cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione dei fatti se la motivazione della decisione è logica e congrua.
- Una censura sulla motivazione deve indicare con precisione i fatti controversi e spiegare perché siano decisivi e in che modo la motivazione sia carente o contraddittoria; un semplice elenco di elementi non è sufficiente.
- Quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve essere riferito alla concreta controversia e rendere comprensibili sia l’errore attribuito al giudice sia la regola giuridica invocata. Quesiti astratti o generici espongono il motivo all’inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21573 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21578 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21581 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21599 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21610 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21616 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →