Sentenza del 26/10/2016 n. 21599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.D. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta indicato nel provvedimento, fondato sull'applicazione degli studi di settore. Contestava l'assegnazione a un cluster non adeguato alla sua attività, prevalentemente rivolta a clienti privati e limitata all'installazione di autoradio e antifurti, e l'inadeguatezza della metodologia utilizzata. A sostegno indicava l'ubicazione semiperiferica dei locali, le loro dimensioni ridotte, il valore modesto dei beni strumentali e la presenza di un solo dipendente apprendista. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, l'Agenzia aveva appellato e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva riformato la decisione. In Cassazione B.D. ha dedotto, con due motivi, omessa o apparente motivazione e insufficienza della motivazione: secondo il ricorrente, la CTR non avrebbe esaminato tutte le circostanze addotte né esplicitato gli indizi presuntivi idonei a sostenere l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di omessa o apparente motivazione: la CTR aveva valutato le circostanze addotte dal contribuente e aveva spiegato che gli elementi specifici dell'attività non impedivano l'applicazione dello studio di settore. Le contestazioni che chiedevano una diversa valutazione dell'ubicazione, dei locali, dell'attività e degli elementi contabili addotti dall'Ufficio sono state dichiarate inammissibili, perché miravano a ottenere in sede di legittimità un nuovo apprezzamento dei fatti. La CTR aveva inoltre valorizzato dati quali acquisti di ricambi, rimanenze, costo del venduto e spese complessive, ritenendoli indicativi di apparente antieconomicità e di supporto all'accertamento. B.D. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro, oltre spese prenotate a debito. La sentenza della CTR, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e riformato la decisione favorevole al contribuente, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il giudice ha esaminato proprio le circostanze di fatto addotte dal contribuente quanto all'ubicazione dell'attività esercitata, nonchè quanto alle caratteristiche dei locali condotti in locazione e quanto alla tipologia di attività esercitata, pur compendiando queste circostanze (che il ricorrente elenca nuovamente nell'illustrare il primo motivo) nel sintetico passaggio di motivazione sopra trascritto.
La censura motivazionale non consente di ottenere in Cassazione una nuova ponderazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché la CTR aveva considerato gli elementi principali, anche se li aveva sintetizzati.
Art. 2697 c.c. e principi sul riparto dell'onere della prova in materia di studi di settore, come richiamati da Cass., Sezioni Unite, n. 26635/2009
l'onere della prova (...) è così ripartito: a) all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento: b) al contribuente (...) fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce
L'Ufficio deve dimostrare che lo studio di settore è concretamente applicabile al contribuente; quest'ultimo può provare circostanze che escludano l'applicabilità dello standard o che descrivano la specificità della propria attività nel periodo accertato. Il solo scostamento dai valori standard non basta.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: lo scostamento tra ricavi dichiarati e valori standard non fonda da solo l'accertamento. È necessario il contraddittorio con il contribuente e l'Ufficio deve motivare l'applicabilità concreta dello standard e le ragioni per cui respinge le contestazioni.
- Il contribuente può fornire prova, con ogni mezzo e anche mediante presunzioni semplici, delle peculiarità della propria attività o di condizioni che rendano inappropriato lo standard; la mancata partecipazione al contraddittorio amministrativo non preclude la difesa nel successivo giudizio.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del peso delle circostanze fattuali o degli elementi contabili già esaminati dal giudice di merito: occorre denunciare un effettivo vizio di legittimità, non proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- Una motivazione può essere sintetica senza essere apparente, se rende comprensibile che il giudice ha considerato le circostanze decisive e perché non le ha ritenute sufficienti a escludere l'applicazione dello studio di settore.
- Dati contabili ulteriori rispetto allo scostamento, come acquisti, rimanenze, costo del venduto e spese complessive, possono concorrere a sostenere l'accertamento quando, valutati dal giudice di merito, evidenzino una gestione apparentemente antieconomica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21573 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21578 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21581 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21588 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21610 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2016Sentenza del 26/10/2016 n. 21616 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →