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Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21578 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo con due motivi, esaminati congiuntamente, che la L. n. 289 del 2002 non estende il condono tombale ai redditi prodotti all’estero e non dichiarati in Italia. Per tali redditi il contribuente avrebbe potuto beneficiare della definizione soltanto presentando la dichiarazione integrativa prevista dall’art. 8; in mancanza, l’Agenzia conservava il potere di accertamento, prorogato di due anni ai sensi dell’art. 10. Il contribuente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del primo motivo, affermando che la CTR aveva deciso soltanto sulla proroga dei termini: la Cassazione ha respinto l’eccezione, rilevando che la CTR aveva attribuito al condono anche un effetto preclusivo sui redditi esteri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha stabilito che il condono ex art. 9 riguardava i redditi prodotti in Italia, mentre per quelli esteri era necessario avvalersi della dichiarazione integrativa ex art. 8; poiché P.P.G. non l’aveva presentata, l’accertamento dei redditi esteri restava possibile e il relativo termine era prorogato di due anni ai sensi dell’art. 10. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente contro l’avviso di accertamento. Le spese sono state compensate, in ragione dell’assenza di un orientamento consolidato al momento della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    L'art. 9 consente dunque, per i redditi esteri, di avvalersi di dichiarazione integrativa, beneficiando dei relativi effetti, come previsto dall'art. 8, ma esclude espressamente il condono di cui all'art. 9 per tali proventi.

    La definizione automatica prevista dall’art. 9 non si estende ai redditi prodotti all’estero. Per questi il contribuente può accedere agli effetti premiali previsti dall’art. 8 soltanto presentando la dichiarazione integrativa secondo le modalità e i termini stabiliti.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 8, commi 5 e 9

    Di conseguenza l'art. 8, comma 9 Legge cit. preclude, sì, l'accertamento dei redditi prodotti all'estero, ma sempre che sia stata fatta la dichiarazione fiscale nei termini di cui al comma 5, effetto preclusivo che tra l'altro non impedisce la verifica della congruità delle somme.

    Per i redditi esteri la preclusione dell’accertamento presuppone la presentazione, entro i termini di legge, della dichiarazione integrativa. Anche in presenza di tale preclusione, resta possibile verificare la congruità delle somme dichiarate.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 10

    E' orientamento di questa Corte che la proroga biennale opera nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla L. n. 289 del 2002 (Sez. 5, n. 17395 del 2010; Sez. 5, n. 22921 del 2014), ipotesi in cui versa, per l'appunto, il contribuente.

    La proroga biennale dei termini di accertamento opera per i redditi rispetto ai quali il contribuente non si è avvalso della relativa procedura agevolativa. Aver aderito al condono per i redditi italiani non esclude la proroga per i redditi esteri, se per questi non è stata presentata la dichiarazione integrativa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    L'art. 10 legge cit. prevede che "per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 presente legge, i termini di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e successive modificazioni, sono prorogati di due anni".

    Il termine per l’accertamento delle imposte sui redditi previsto dall’art. 43 è prorogato di due anni nei casi individuati dall’art. 10 della L. n. 289 del 2002, tra cui quello in cui il contribuente non abbia aderito alla procedura agevolativa pertinente ai redditi accertati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    L'art. 10 legge cit. prevede che "per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 presente legge, i termini di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e successive modificazioni, sono prorogati di due anni".

    L’art. 57, relativo ai termini di accertamento IVA, è richiamato dall’art. 10 della L. n. 289 del 2002 tra i termini soggetti a proroga biennale quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • L’adesione a un condono per una categoria di redditi non estende automaticamente i suoi effetti a redditi diversi, esclusi dalla procedura agevolativa.
  • Per i redditi esteri, la preclusione dell’accertamento presuppone la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dalla legge entro i termini applicabili; in assenza, l’amministrazione conserva il potere di accertare.
  • La proroga dei termini va valutata con riferimento ai redditi e alla specifica procedura agevolativa applicabile: aver aderito al condono per i redditi italiani non impedisce la proroga relativa ai redditi esteri per i quali non si è presentata l’integrativa.

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