Sentenza del 26/10/2016 n. 21573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una cartella esattoriale notificata a V.M. per il debito della società relativo a IRAP e IVA dell’anno indicato nel provvedimento come oscurato. Il debito sociale era stato accertato a seguito della sentenza della CTP di Enna n. 25/11/2003. La CTR della Sicilia, confermando il primo grado, aveva annullato la pretesa nei confronti del socio perché la cartella non richiamava la sua qualità di socio o coobbligato solidale e perché riteneva necessaria la preventiva escussione del patrimonio sociale. L’Agenzia ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell’art. 2304 c.c., sostenendo che il beneficio di preventiva escussione limita la possibilità di procedere esecutivamente contro il socio, ma non impedisce di ottenere prima un titolo nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia: la cartella esattoriale non è un atto dell’esecuzione forzata, ma un atto diretto a formare un titolo idoneo a una futura eventuale esecuzione. Il beneficio previsto dall’art. 2304 c.c. opera nella fase esecutiva e impedisce di procedere coattivamente contro il socio prima di avere agito infruttuosamente sui beni sociali; non impedisce però al creditore di agire in sede di cognizione per procurarsi un titolo esecutivo nei suoi confronti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo di V.M. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per giusti motivi, dato il consolidamento della giurisprudenza richiamata dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Art. 2304 c.c.
Ne consegue, con principio fissato dalla giurisprudenza di questa Corte, e qui condiviso, che il beneficio d'escussione, previsto dall'art. 2304 c.c., avendo efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, non impedisce allo stesso creditore di agire, in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo.
La preventiva escussione del patrimonio sociale è condizione per iniziare l’esecuzione forzata contro il socio, non per ottenere in precedenza una pronuncia o un titolo esecutivo nei suoi confronti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19
Premesso che la cartella esattoriale (come anche l'avviso di mora) non rientra, per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, fra gli atti della esecuzione tributaria, per cui non è qualificabile come atto dell'esecuzione forzata (cfr. Sez. Un., 15 maggio 2007, n. 11077; v. anche Sez. Un., 19 novembre 2007 n. 23832 e n. 14667 del 2011), va ad essa attribuita natura di atto giuridico il cui fine è quello di creare un titolo valido a legittimare una futura - ed eventuale - esecuzione forzata.
Ai fini della controversia, la cartella esattoriale non costituisce di per sé un atto di esecuzione forzata, ma serve a formare il titolo che potrà legittimare un’eventuale esecuzione successiva.
Massime di principio
- Nelle società di persone, il beneficio di preventiva escussione tutela il socio nella fase dell’esecuzione: il creditore deve prima tentare senza successo di soddisfarsi sui beni sociali prima di procedere coattivamente sul patrimonio del socio.
- Il beneficio non impedisce al creditore di ottenere prima un titolo giudiziale contro il socio, né di compiere atti preparatori o conservativi consentiti sulla base di quel titolo.
- La cartella esattoriale, secondo la decisione, è diretta alla formazione di un titolo per una possibile esecuzione futura e non equivale all’avvio dell’esecuzione forzata; perciò la sua notificazione al socio non richiede che la preventiva escussione sia già stata completata.
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