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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29408/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria instaurato da una delle eredi universali di una dante causa, nei confronti degli altri coeredi e dei loro successori, per la divisione dei beni relitti e per l’eventuale accrescimento delle quote dopo il decesso di una coerede. In primo grado il tribunale approvava il progetto divisionale. In appello una delle parti lamentava, tra l’altro, il mancato accoglimento della domanda di rendiconto e questioni relative all’assegnazione di un immobile; la corte d’appello rigettava l’appello e, accogliendo la richiesta di correzione dell’errore materiale, stabiliva che un determinato soggetto era l’unica erede legittima del defunto coerede. Il ricorrente per cassazione proponeva due motivi: con il primo sosteneva che la corte d’appello avesse accolto una richiesta di correzione dell’errore materiale formulata da un soggetto che agiva come procuratrice speciale di una persona già deceduta, con conseguente inefficacia della procura; con il secondo deduceva violazione dell’art. 588 c.c., lamentando che la correzione dell’errore materiale avesse inciso sui suoi diritti successori ed ereditari, poiché egli assumeva di essere erede testamentario del defunto coerede e quindi di aver diritto a partecipare alla divisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 6 aprile 2018 e che il ricorso era stato notificato il 20 maggio 2019, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, aumentato della sospensione feriale. Ha inoltre escluso che la successiva ordinanza di correzione dell’errore materiale potesse riaprire i termini di impugnazione, perché il ricorso non investiva le parti corrette in modo tale da ricondurre la tempestività al regime dell’art. 288 c.p.c. e, comunque, la correzione non aveva inciso sul profilo di interesse dedotto dal ricorrente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine di un anno, ratione temporis, trattandosi di giudizio già pendente alla data del 4 luglio 2009

    il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso concreto, era spirato prima della proposizione del ricorso, rendendolo tardivo

  • art. 288 c.p.c.

    le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione

    la riapertura del termine opera solo se l’impugnazione riguarda le parti effettivamente corrette e se la correzione incide sul contenuto oggettivamente dubbio della decisione; non opera quando la correzione non incide sulle censure proposte o quando il ricorso non impugna la decisione di correzione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    le memorie depositate oltre il termine non possono essere considerate ai fini della decisione

  • art. 588 c.c.

    è richiamato dal ricorrente per sostenere la propria qualità di erede testamentario e la conseguente lesione dei diritti successori derivante dalla correzione dell’errore materiale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e non viene riaperto dalla successiva correzione di errore materiale, salvo che l’impugnazione investa effettivamente le parti corrette nei limiti previsti dall’art. 288 c.p.c.
  • La correzione dell’errore materiale non riapre automaticamente i termini di impugnazione: occorre che l’errore corretto determini un oggettivo dubbio sul contenuto della decisione e che il gravame sia diretto contro le parti corrette.
  • Quando il ricorso è notificato oltre il termine lungo di impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
  • Le deduzioni sul merito della qualità di erede o sulla lesione di diritti successori non rilevano se il ricorso è proposto tardivamente e quindi processualmente inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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