Cassazione Penale, Sentenza n. 34891/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame dell'ordinanza del GIP di Cassino del 30/03/2022, con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio plurimo (capo A) e detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (capo C). Il ricorrente sostiene di aver fatto fuoco a scopo difensivo, senza volontà omicida, contesta la qualificazione giuridica dell'arma (sostiene non si tratti di arma da guerra e chiede la riqualificazione ex art. 697 c.p. o il riconoscimento dell'attenuante ex art. 5 legge n. 895/1967) e lamenta che non siano state valutate le sue presunte condizioni di collaborazione tali da consentire una misura meno afflittiva.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo: non contiene critiche specifiche alla motivazione del Tribunale del riesame e si limita a riproporre argomentazioni già esaminate. Il giudice ha ritenuto credibile la ricostruzione fattuale basata sulle indagini (numerosità e direzione dei colpi, fori sul veicolo, vicinanza delle vittime) e ha escluso la tesi difensiva della legittima difesa e la richiesta di riqualificazione/attenuante sulla base di motivazione adeguata. Sono state altresì ritenute sussistenti le esigenze cautelari (gravità del fatto, pericolosità, disponibilità di arma di provenienza illecita, incapacità di autocontrollo; delitti commessi mentre l'indagato era agli arresti domiciliari). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il provvedimento è trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
Gli artt. 81, 56 e 575 c.p. sono la base della contestazione per tentato omicidio plurimo; la gravità indiziaria accertata in relazione a tali fattispecie giustifica la custodia cautelare.
Gli artt. 2, 4 e 7 qualificano e sanzionano la detenzione e il porto illegali di arma comune da sparo, applicati alla pistola Beretta cal. 7,65. L'art. 5, invocato dal difensore come attenuante, è stato ritenuto non pacificamente applicabile nella fattispecie e la richiesta di riconoscimento è stata esclusa per carenza probatoria.
L'art. 697 c.p. (contravvenzione relativa a determinate ipotesi di porto/uso di armi) è stato evocato dal difensore per una possibile riqualificazione; il Tribunale ha ritenuto la richiesta generica e ha confermato la contestazione come reato contravvenuto dagli artt. della legge 895/1967, essendo la pistola una arma comune.
L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Corte Costituzionale
La citata pronuncia è richiamata per stabilire che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittima la condanna al versamento alla Cassa delle ammende.
disposizioni di attuazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Richiamato per gli adempimenti di trasmissione e registrazione successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione (o avverso ordinanza di riesame) deve criticare specificamente la motivazione del giudice di merito: riproporre le stesse argomentazioni senza confutare i passaggi motivazionali porta all'inammissibilità.
- Le contestazioni di fatto (es. legittima difesa) devono essere supportate da elementi concreti e critiche ai riscontri investigativi: dichiarazioni generiche non sono sufficienti a prevalere sulla valutazione probatoria del giudice.
- Per ottenere la riqualificazione di un reato relativo all'arma è necessario confrontarsi con la prova tecnica e fattuale sulla natura e provenienza dell'arma; affermazioni astratte non bastano.
- La semplice affermazione di 'collaborazione' non è alternativa per ottenere misura cautelare meno afflittiva: occorre dimostrare concretamente l'assenza di pericolosità e i presupposti per misure meno gravi.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o mancata critica alla motivazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; è necessario valutare preventivamente la fondatezza formale e sostanziale del gravame.
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