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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34891/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame dell'ordinanza del GIP di Cassino del 30/03/2022, con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio plurimo (capo A) e detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (capo C). Il ricorrente sostiene di aver fatto fuoco a scopo difensivo, senza volontà omicida, contesta la qualificazione giuridica dell'arma (sostiene non si tratti di arma da guerra e chiede la riqualificazione ex art. 697 c.p. o il riconoscimento dell'attenuante ex art. 5 legge n. 895/1967) e lamenta che non siano state valutate le sue presunte condizioni di collaborazione tali da consentire una misura meno afflittiva.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo: non contiene critiche specifiche alla motivazione del Tribunale del riesame e si limita a riproporre argomentazioni già esaminate. Il giudice ha ritenuto credibile la ricostruzione fattuale basata sulle indagini (numerosità e direzione dei colpi, fori sul veicolo, vicinanza delle vittime) e ha escluso la tesi difensiva della legittima difesa e la richiesta di riqualificazione/attenuante sulla base di motivazione adeguata. Sono state altresì ritenute sussistenti le esigenze cautelari (gravità del fatto, pericolosità, disponibilità di arma di provenienza illecita, incapacità di autocontrollo; delitti commessi mentre l'indagato era agli arresti domiciliari). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il provvedimento è trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Norme richiamate

  • codice penale

    Gli artt. 81, 56 e 575 c.p. sono la base della contestazione per tentato omicidio plurimo; la gravità indiziaria accertata in relazione a tali fattispecie giustifica la custodia cautelare.

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Gli artt. 2, 4 e 7 qualificano e sanzionano la detenzione e il porto illegali di arma comune da sparo, applicati alla pistola Beretta cal. 7,65. L'art. 5, invocato dal difensore come attenuante, è stato ritenuto non pacificamente applicabile nella fattispecie e la richiesta di riconoscimento è stata esclusa per carenza probatoria.

  • codice penale

    L'art. 697 c.p. (contravvenzione relativa a determinate ipotesi di porto/uso di armi) è stato evocato dal difensore per una possibile riqualificazione; il Tribunale ha ritenuto la richiesta generica e ha confermato la contestazione come reato contravvenuto dagli artt. della legge 895/1967, essendo la pistola una arma comune.

  • codice di procedura penale

    L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Corte Costituzionale

    La citata pronuncia è richiamata per stabilire che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittima la condanna al versamento alla Cassa delle ammende.

  • disposizioni di attuazione

    art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Richiamato per gli adempimenti di trasmissione e registrazione successivi alla pronuncia.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione (o avverso ordinanza di riesame) deve criticare specificamente la motivazione del giudice di merito: riproporre le stesse argomentazioni senza confutare i passaggi motivazionali porta all'inammissibilità.
  • Le contestazioni di fatto (es. legittima difesa) devono essere supportate da elementi concreti e critiche ai riscontri investigativi: dichiarazioni generiche non sono sufficienti a prevalere sulla valutazione probatoria del giudice.
  • Per ottenere la riqualificazione di un reato relativo all'arma è necessario confrontarsi con la prova tecnica e fattuale sulla natura e provenienza dell'arma; affermazioni astratte non bastano.
  • La semplice affermazione di 'collaborazione' non è alternativa per ottenere misura cautelare meno afflittiva: occorre dimostrare concretamente l'assenza di pericolosità e i presupposti per misure meno gravi.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o mancata critica alla motivazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; è necessario valutare preventivamente la fondatezza formale e sostanziale del gravame.

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