Cassazione Civile, Ordinanza n. 20840/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia nasce da sei avvisi di accertamento con cui la società concessionaria liquidava l’imposta sulla pubblicità per gli anni 2012-2014 in relazione a messaggi pubblicitari apposti sulle cornici delle pensiline di due distributori di carburante a marchio AGIP. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che, ai fini dell’art. 7 d.lgs. n. 507/1993, andasse tassata la sola minima figura piana geometrica che circoscrive il messaggio pubblicitario e che non dovessero essere computati i pilastri di sostegno della pensilina, privi di funzione pubblicitaria. La ricorrente principale deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per asserita genericità. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 115 c.p.c., oltre che dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 7 d.lgs. n. 507/1993, lamentando sia l’erroneo riferimento alla scritta ENI invece che AGIP, sia soprattutto un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo: la motivazione affermava infatti la tassabilità dell’intero rettangolo contenente il messaggio, mentre il dispositivo accoglieva l’appello del contribuente e quindi annullava gli avvisi. La contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sostenendo la corretta esclusione dal calcolo della base imponibile delle superfici aventi mera funzione di supporto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia perché l’eccezione di inammissibilità dell’appello risultava implicitamente respinta dall’accoglimento del gravame; ha inoltre ribadito che, nel processo tributario, è sufficiente una chiara e univoca volontà di contestare la decisione di primo grado, senza necessità di motivi nuovi rispetto al primo grado. Ha accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo, limitatamente alla censura relativa al contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, ravvisando una nullità della decisione. È stato ritenuto irrilevante il riferimento alla scritta ENI invece che AGIP. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La sentenza regionale è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché rinnovi la valutazione sul motivo di appello relativo alla parte di superficie tassabile ex art. 7 d.lgs. n. 507/1993 e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una decisione su un capo o su un’eccezione autonomamente apprezzabile; non basta il mancato esame espresso se la decisione adottata implica il rigetto del motivo.
È denunciabile solo l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o la decisione fondata su elementi estranei al thema probandum; nella specie il riferimento alla scritta AGIP/ENI è stato ritenuto irrilevante.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere coerente con il dispositivo; un contrasto irriducibile tra le due parti della sentenza integra nullità.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiede una motivazione idonea e non contraddittoria della decisione tributaria.
«L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti»
La base imponibile va determinata in relazione alla superficie della minima figura geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario; resta centrale la verifica della superficie effettivamente avente natura pubblicitaria e della sua delimitazione.
Nel processo tributario l’appello deve contenere motivi specifici dell’impugnazione, ma l’onere è interpretato in senso non formalistico: è sufficiente una chiara e univoca contestazione della decisione di primo grado, anche per relationem alle argomentazioni già svolte.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È invocato per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È invocato per nullità della sentenza e del procedimento, tra cui omessa pronuncia, motivazione incoerente e violazione del requisito di motivazione.
La sanzione di inammissibilità dell’appello, in quanto eccezionale e limitativa dell’accesso alla giustizia, va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello è ammissibile anche quando si limita a riproporre le difese già svolte in primo grado, purché emerga in modo chiaro e univoco la volontà di contestare la decisione impugnata; non è richiesta la formulazione di motivi nuovi o di censure analiticamente diverse da quelle già dedotte.
- L’omessa pronuncia non ricorre se la decisione del giudice, anche senza espressa menzione, comporta necessariamente il rigetto dell’eccezione o del motivo non esaminato; il vizio presuppone la mancanza assoluta del momento decisorio su una questione autonomamente rilevante.
- La nullità della sentenza sussiste quando vi sia un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, tale da rendere impossibile ricostruire la reale statuizione del giudice.
- In materia di imposta sulla pubblicità, la base imponibile va individuata in funzione della superficie della minima figura geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario, ma la valutazione deve distinguere le parti aventi effettiva funzione pubblicitaria da quelle che svolgono mera funzione strutturale o di supporto.
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