Sentenza del 18/05/2016 n. 10232 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo al 2003, emesso sul presupposto della partecipazione della società a una frode intracomunitaria concernente l’importazione di autoveicoli. La CTP di Genova aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso contro l’avviso; la CTR della Liguria aveva confermato la decisione. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha contestato che la doglianza sulla nullità o inesistenza della notifica fosse stata considerata nuova in appello; con il secondo ha censurato la valutazione di tardività, sostenendo che la notifica postale a una persona giuridica non fosse consentita o fosse irregolare, per carenze della relata, luogo e modalità di consegna e qualifica del ricevente.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: la disciplina invocata sulla notificazione a mezzo posta non era applicabile, perché l’avviso era stato spedito direttamente dall’Amministrazione finanziaria e si applicavano le regole del servizio postale ordinario; inoltre, la notificazione postale è ammessa anche nei confronti delle persone giuridiche e si perfeziona con la consegna materiale a una persona fisica individuata secondo l’art. 145 c.p.c. Le ulteriori contestazioni sulle modalità di consegna erano inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il contenuto dell’avviso di ricevimento; in ogni caso, la Corte le ha ritenute infondate, precisando che per la notifica postale non occorre una relata e che la consegna all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salva prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. Le attestazioni dell’agente postale fanno fede fino a querela di falso, non proposta. Il primo motivo è stato assorbito. È rimasta quindi ferma la declaratoria di tardività del ricorso di primo grado. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
La censura relativa alla novità della contestazione sulla notifica è stata assorbita, quindi la Corte non ha deciso nel merito l’applicazione di questa norma.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
la dedotta violazione della L. 898 del 1982, art. 14 è disposizione nel caso di specie non applicabile, in quanto la notificazione risulta essere stata effettuata direttamente dall'Amministrazione finanziaria (v. pag. 7 del ricorso ove è trascritta la "relata") e, pertanto, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982
La disciplina della notificazione prevista dalla legge n. 890 del 1982 non governa la spedizione diretta dell’atto da parte dell’Amministrazione finanziaria; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario.
Codice di procedura civile, art. 145
la legislazione vigente tra notifica a mezzo posta e quella a mezzo ufficiale giudiziario non pone alcuna differenza o limitazione in ragione del soggetto destinatario dell'atto, che nelle notifiche dirette a persone giuridiche si perfeziona comunque con la consegna materiale dell'atto da notificare ad una persona fisica (espressamente individuata dall'art. 145 c.p.c. nel rappresentante della medesima o nella persona all'uopo incaricata o addetta alla sede o, da ultimo, nel portiere dello stabile ove la società ha sede).
La notifica a una persona giuridica può essere eseguita anche a mezzo posta e si perfeziona con la consegna a una persona fisica appartenente alle categorie indicate dalla norma, senza differenze rispetto alla notificazione tramite ufficiale giudiziario.
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. , superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione
L’atto giunto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto; il destinatario può superare tale presunzione provando che, senza propria colpa, non poteva prenderne cognizione.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione finanziaria spedisce direttamente un atto, occorre verificare quale modalità di notificazione sia stata effettivamente utilizzata: la disciplina della legge n. 890 del 1982 non si applica automaticamente alla spedizione effettuata secondo il servizio postale ordinario.
- La notificazione postale a una società è possibile; la consegna deve avvenire a una persona fisica riconducibile alle categorie previste dall’art. 145 c.p.c., tra cui il rappresentante, l’incaricato o addetto alla sede e, nei casi previsti, il portiere.
- La consegna dell’atto all’indirizzo del destinatario fa presumere che questi ne abbia avuto conoscenza. Per contestare efficacemente tale presunzione, il destinatario deve provare l’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta le modalità di notifica deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti rilevanti, come l’avviso di ricevimento, e indicare i fatti processuali su cui fonda la censura; l’accesso diretto della Corte agli atti non elimina l’onere di autosufficienza.
- Le attestazioni dell’agente postale relative alle attività svolte e alla qualifica della persona che ha ricevuto l’atto fanno fede fino a querela di falso.
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