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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10232 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo al 2003, emesso sul presupposto della partecipazione della società a una frode intracomunitaria concernente l’importazione di autoveicoli. La CTP di Genova aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso contro l’avviso; la CTR della Liguria aveva confermato la decisione. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha contestato che la doglianza sulla nullità o inesistenza della notifica fosse stata considerata nuova in appello; con il secondo ha censurato la valutazione di tardività, sostenendo che la notifica postale a una persona giuridica non fosse consentita o fosse irregolare, per carenze della relata, luogo e modalità di consegna e qualifica del ricevente.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: la disciplina invocata sulla notificazione a mezzo posta non era applicabile, perché l’avviso era stato spedito direttamente dall’Amministrazione finanziaria e si applicavano le regole del servizio postale ordinario; inoltre, la notificazione postale è ammessa anche nei confronti delle persone giuridiche e si perfeziona con la consegna materiale a una persona fisica individuata secondo l’art. 145 c.p.c. Le ulteriori contestazioni sulle modalità di consegna erano inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il contenuto dell’avviso di ricevimento; in ogni caso, la Corte le ha ritenute infondate, precisando che per la notifica postale non occorre una relata e che la consegna all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salva prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. Le attestazioni dell’agente postale fanno fede fino a querela di falso, non proposta. Il primo motivo è stato assorbito. È rimasta quindi ferma la declaratoria di tardività del ricorso di primo grado. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    La censura relativa alla novità della contestazione sulla notifica è stata assorbita, quindi la Corte non ha deciso nel merito l’applicazione di questa norma.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14

    la dedotta violazione della L. 898 del 1982, art. 14 è disposizione nel caso di specie non applicabile, in quanto la notificazione risulta essere stata effettuata direttamente dall'Amministrazione finanziaria (v. pag. 7 del ricorso ove è trascritta la "relata") e, pertanto, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982

    La disciplina della notificazione prevista dalla legge n. 890 del 1982 non governa la spedizione diretta dell’atto da parte dell’Amministrazione finanziaria; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario.

  • Codice di procedura civile, art. 145

    la legislazione vigente tra notifica a mezzo posta e quella a mezzo ufficiale giudiziario non pone alcuna differenza o limitazione in ragione del soggetto destinatario dell'atto, che nelle notifiche dirette a persone giuridiche si perfeziona comunque con la consegna materiale dell'atto da notificare ad una persona fisica (espressamente individuata dall'art. 145 c.p.c. nel rappresentante della medesima o nella persona all'uopo incaricata o addetta alla sede o, da ultimo, nel portiere dello stabile ove la società ha sede).

    La notifica a una persona giuridica può essere eseguita anche a mezzo posta e si perfeziona con la consegna a una persona fisica appartenente alle categorie indicate dalla norma, senza differenze rispetto alla notificazione tramite ufficiale giudiziario.

  • Codice civile, art. 1335

    l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. , superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione

    L’atto giunto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto; il destinatario può superare tale presunzione provando che, senza propria colpa, non poteva prenderne cognizione.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione finanziaria spedisce direttamente un atto, occorre verificare quale modalità di notificazione sia stata effettivamente utilizzata: la disciplina della legge n. 890 del 1982 non si applica automaticamente alla spedizione effettuata secondo il servizio postale ordinario.
  • La notificazione postale a una società è possibile; la consegna deve avvenire a una persona fisica riconducibile alle categorie previste dall’art. 145 c.p.c., tra cui il rappresentante, l’incaricato o addetto alla sede e, nei casi previsti, il portiere.
  • La consegna dell’atto all’indirizzo del destinatario fa presumere che questi ne abbia avuto conoscenza. Per contestare efficacemente tale presunzione, il destinatario deve provare l’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
  • Nel ricorso per cassazione, chi contesta le modalità di notifica deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti rilevanti, come l’avviso di ricevimento, e indicare i fatti processuali su cui fonda la censura; l’accesso diretto della Corte agli atti non elimina l’onere di autosufficienza.
  • Le attestazioni dell’agente postale relative alle attività svolte e alla qualifica della persona che ha ricevuto l’atto fanno fede fino a querela di falso.

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