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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29637/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La rimostranza riguarda il rigetto, da parte del Tribunale di Piacenza, dell'opposizione ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 proposta da Donata Rimonti avverso il decreto che escludeva dal passivo il credito da lei vantato quale liquidatrice e consulente fiscale della Romiglia s.r.l. (società sottoposta ad amministrazione giudiziaria e confisca). La ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe valutato profili non contestati (es. qualificazione e liquidità dei crediti prededucibili) e avrebbe applicato erroneamente le procedure di verifica; 2) mancanza di valutazione sulla prova della sua nomina a liquidatore, allegando in cassazione un verbale assembleare (prodotto per la prima volta) che proverebbe la nomina; 3) errata qualificazione del suo ruolo (non coadiutore ma liquidatore e consulente fiscale) e quindi errata applicazione dell'art. 35 d.lgs. 159/2011; 4) violazione degli artt. 40 comma 3 e 41 comma 2 d.lgs. 159/2011 in tema di atti che richiedono autorizzazione del Giudice delegato (sostenendo che la nomina del coadiutore rientrerebbe negli atti di ordinaria amministrazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che: i crediti prededucibili sorti durante il procedimento, se contestati, devono essere accertati con le procedure previste (artt. 57 e ss. d.lgs. 159/2011) e non possono essere trattati come "liquidi, esigibili e non contestati" ai sensi dell'art. 54; la produzione in cassazione del verbale di nomina del liquidatore è inammissibile poiché attinente al merito e poteva essere depositata nei precedenti gradi; il Tribunale ha fondatamente ritenuto che la ricorrente non dimostrò di aver effettivamente svolto atti di liquidazione dotati di autonomia gestionale ("liquidatore senza portafoglio"), quindi non aveva diritto al compenso richiesto; la nomina di un coadiutore con funzioni di consulenza fiscale/contabile non rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e richiede autorizzazione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 35, comma 4, d.lgs. 159/2011. A seguito del rigetto la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 54

    "i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato"

    La Corte ha applicato l'art. 54 nel senso che solo i crediti prededucibili non contestati, liquidi ed esigibili possono essere soddisfatti fuori dal piano; se il credito è contestato occorre la verifica prevista dagli artt. 57 e ss.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 59

    Regola l'opposizione allo stato passivo; costituisce titolo per proporre ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulle opposizioni, con i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 57, 58, 59

    Procedura di verifica e ammissione dei crediti allo stato passivo; se i crediti sono contestati, devono essere esaminati secondo queste norme e non possono essere considerati prededucibili immediatamente.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 35, comma 4

    La nomina di un coadiutore con funzioni di consulenza fiscale/contabile, che incide sulle scelte di gestione dell'amministrazione giudiziaria, non rientra negli atti di ordinaria amministrazione e richiede autorizzazione del Giudice delegato.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 41, comma 2 e art. 40, comma 3

    Distinguono gli atti di ordinaria amministrazione da quelli che richiedono autorizzazione del Giudice delegato; la Corte ha ritenuto che la nomina del coadiutore non sia un atto di ordinaria amministrazione.

  • codice di procedura penale - art. 606

    Elenca i motivi per i quali è possibile ricorrere (vizi deducibili) in cassazione contro provvedimenti nelle misure di prevenzione; la Corte ha ricordato la portata dei vizi esaminabili.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali al rigetto del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese.

  • cod. pen. art. 240 e l. 7 agosto 1992, n. 352 art. 12-sexies

    Richiamate nel testo in riferimento alla vicenda di confisca preventiva e successiva confisca ex sentenza; contesto fattuale ma non determinante per le questioni processuali sulla ammissione del credito.

Massime di principio

  • Se un credito prededucibile sorto durante la procedura è contestato, non può essere trattato come "liquido ed esigibile" ai fini di soddisfazione al di fuori del piano: occorre la procedura di verifica prevista dagli artt. 57 e ss. d.lgs. 159/2011.
  • In cassazione non è ammessa la produzione di documenti attinenti al merito che potevano essere prodotti nei precedenti gradi; la nuova produzione è ammissibile solo se non attinente al merito o idonea a far valere cause estintive o norme più favorevoli sopravvenute.
  • La qualificazione fattuale dell'incarico (es. liquidatore con poteri effettivi vs "liquidatore senza portafoglio") grava sulla parte che domanda il riconoscimento del credito: deve provare di aver effettuato atti concreti e di avere poteri gestionali autonomi.
  • La nomina di figure di supporto che incidono sulle scelte tecnico-giuridiche (es. coadiutore consulente fiscale/contabile) non rientra negli atti di ordinaria amministrazione e richiede l'autorizzazione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 159/2011.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti se l'appello si limita a impugnare la valutazione probatoria: i motivi che chiedono una nuova valutazione degli elementi di fatto sono, salvo questioni di diritto, in genere inammissibili o destinati al rigetto.

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