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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24396/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria crediti)

La controversia

Una banca aveva agito in giudizio per far dichiarare la simulazione assoluta di due scritture con cui un soggetto aveva trasferito a due società, rispettivamente, la nuda proprietà del 47,5% del capitale di una società a responsabilità limitata e la piena proprietà di un ulteriore 5% delle quote della stessa società. Il tribunale aveva accolto la domanda sulla base di una pluralità di indizi: la vicinanza temporale delle cessioni alla scadenza di una rata di un debito accollato verso la banca, la consapevolezza del pregiudizio arrecato all’istituto, la mancata prova del pagamento del prezzo, le caratteristiche delle società acquirenti e il comportamento successivo delle parti. La corte d’appello aveva confermato, valorizzando anche il fatto che il cedente aveva continuato a comportarsi come dominus, dichiarando di poter disporre delle quote e amministrando la società dopo la cessione. Le società soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione dell’art. 1414 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe confuso la prova della simulazione con indici tipici dell’azione revocatoria, come consilium fraudis ed eventus damni; con il secondo hanno dedotto ancora violazione dell’art. 1414 c.c. e delle norme sul nudo proprietario/usufrutto, lamentando che fosse stato valorizzato il mancato compimento di atti di gestione da parte loro, pur essendo titolari della sola nuda proprietà delle quote.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, anzitutto, che nel giudizio non era stato evocato il soggetto cedente, necessario contraddittore nelle cause di simulazione, ma ha ritenuto di non dover disporre l’integrazione del contraddittorio per ragioni di ragionevole durata del processo, dato l’evidente carattere di inammissibilità del ricorso. Nel merito, la Corte ha rilevato che i motivi non coglievano la ratio della sentenza impugnata: la corte d’appello non aveva fondato la decisione solo su consilium fraudis ed eventus damni, ma su un complesso di indizi, tra cui soprattutto la mancata prova del pagamento del prezzo e il perdurante comportamento uti dominus del cedente. Ha inoltre affermato che i ricorrenti, sotto la veste di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del ragionamento presuntivo, attività preclusa in cassazione quando il giudice di merito abbia prima esaminato analiticamente gli indizi e poi li abbia valutati complessivamente, ritenendoli concordanti e idonei a dimostrare la simulazione. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    La simulazione può essere provata mediante un complesso di elementi presuntivi; non basta contrapporre alla motivazione di merito una diversa lettura degli indizi, se la decisione impugnata ha fondato l’accertamento su una pluralità concordante di circostanze.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente come regola generale dell’onere probatorio; la prova della simulazione resta affidata alla parte che la deduce, anche tramite presunzioni.

  • art. 1414 c.c.

    La censura di violazione della norma è infondata quando il giudice di merito abbia accertato la fittizietà del negozio sulla base di indizi seri, precisi e concordanti, senza limitarsi a elementi propri dell’azione revocatoria.

  • art. 102 c.p.c.

    La causa di simulazione richiede la partecipazione di tutte le parti del contratto, configurandosi un litisconsorzio necessario.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle azioni di simulazione assoluta di un contratto la prova può essere fornita per presunzioni, purché il giudice di merito valuti singolarmente gli indizi e poi li coordini globalmente in una valutazione unitaria di concordanza e gravità.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova lettura del materiale indiziario sotto forma di violazione di legge, quando la censura mira in realtà a contestare il peso probatorio attribuito dal giudice di merito agli elementi di fatto.
  • La deduzione di consilium fraudis ed eventus damni non è di per sé sufficiente a scardinare la motivazione se il giudice di merito li ha considerati solo come elementi concorrenti di un più ampio quadro probatorio, e non come criteri esclusivi della simulazione.
  • Nel giudizio di simulazione assoluta tutte le parti del contratto sono litisconsorti necessari; tuttavia, in presenza di ricorso manifestamente inammissibile, il giudice di legittimità può evitare l’integrazione del contraddittorio per esigenze di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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