Cassazione Civile, Ordinanza n. 21611/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica che, avendo diretto sin dal 1994 un istituto penitenziario poi qualificato come ufficio di livello dirigenziale, ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni dirigenziali dal 28 novembre 2000. Dopo un primo rigetto in entrambi i gradi di merito, la Cassazione aveva già accolto il primo motivo del precedente ricorso, cassando con rinvio la sentenza d'appello perché errata nel negare la retribuibilità delle mansioni superiori e perché non aveva considerato la durata pluriennale delle funzioni svolte; restava però contestato il quantum debeatur. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha riconosciuto solo la parte fissa della retribuzione di posizione, la parte variabile nella misura minima e ha escluso l'indennità di risultato per mancanza di allegazioni su obiettivi, risultati e valutazioni. Con l'odierno ricorso la lavoratrice deduceva: (1) violazione degli artt. 394, 346 e 416, comma 3, c.p.c., sostenendo che il giudizio rescissorio avrebbe dovuto limitarsi ai soli temi residui del precedente ricorso e che il giudice di rinvio avrebbe ignorato la mancata contestazione, da parte dell'Amministrazione, delle mansioni svolte e dei conteggi prodotti; (2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella mancata contestazione delle mansioni e dei conteggi. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudizio di rinvio resta vincolato ai limiti del principio di diritto già enunciato e che, una volta accertato il diritto all'an, il rinvio era destinato alla sola quantificazione del credito, in presenza di contestazione sul quantum. Ha inoltre rilevato che, in base ai principi già espressi dalla giurisprudenza, la retribuzione di posizione parte variabile presuppone la graduazione della specifica funzione, mancante nel caso concreto, sicché la lavoratrice avrebbe potuto al più agire per il danno da perdita di chance, non per la corresponsione automatica della quota variabile; quanto alla retribuzione di risultato, ha ribadito che essa dipende dalla positiva valutazione dell'Amministrazione circa obiettivi e risultati e non spetta per il solo svolgimento di mansioni superiori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non questioni o argomentazioni difensive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la decisione della Corte d'appello di Campobasso che, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto solo in parte le voci retributive richieste e aveva escluso l'indennità di risultato per mancanza di prova sugli obiettivi e sulle valutazioni. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice di rinvio non ha violato i limiti del mandato rescissorio, perché il rinvio riguardava la sola determinazione del quantum dopo l'accertamento dell'an del diritto. Ha inoltre precisato che la parte variabile della retribuzione di posizione non può essere riconosciuta automaticamente in assenza di graduazione della funzione, e che l'omesso esame dedotto dalla ricorrente era in realtà una critica a questioni difensive, non a un fatto storico decisivo. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Amministrazione non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
richiamato nel precedente giudizio rescindente come parametro per la retribuzione proporzionata e sufficiente del lavoro svolto
art. 35 Cost.
richiamato nel precedente giudizio rescindente a tutela del lavoro e della sua adeguata retribuzione
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel precedente giudizio rescindente in tema di mansioni superiori e trattamento economico nel pubblico impiego
art. 26 del CCNL Ministeri
richiamato per stabilire il contenuto delle mansioni della posizione economica C3 e l'esclusione della reggenza dirigenziale
il giudizio di rinvio è vincolato ai limiti segnati dalla cassazione e dalle questioni ancora devolute
invocato dalla ricorrente per sostenere la preclusione di questioni non riproposte
invocato dalla ricorrente in tema di contestazione e difese nel rito del lavoro
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio deducibile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni difensive
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito e la Corte di cassazione devono attenersi al perimetro tracciato dalla precedente decisione rescindente: una volta definito l'an del diritto, il rinvio può riguardare soltanto le questioni rimaste aperte, come la quantificazione del credito.
- La retribuzione di posizione parte variabile del dirigente presuppone la graduazione della specifica funzione o incarico; in mancanza di tale graduazione non sorge automaticamente il diritto alla quota variabile, potendo al più configurarsi una diversa pretesa risarcitoria per perdita di chance se ne ricorrono i presupposti.
- La retribuzione di risultato non è dovuta per il solo svolgimento di mansioni dirigenziali o superiori, essendo subordinata alla previa assegnazione di obiettivi e alla valutazione positiva del loro raggiungimento da parte dell'Amministrazione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne solo un fatto storico, preciso e decisivo, e non è configurabile quando la doglianza investa semplicemente questioni, deduzioni o argomentazioni difensive delle parti.
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