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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23406/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di annullamento in autotutela di una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento per presunta omessa dichiarazione dei redditi di un anno d'imposta. La commissione regionale aveva accolto l'appello dell'amministrazione finanziaria ritenendo non autonomamente impugnabile il diniego e rilevando che il contribuente non aveva impugnato tempestivamente gli atti presupposti. In cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 10, d.l. 119/2018, degli artt. 1, comma 2, 43, comma 1, e 45 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 297 c.p.c., sostenendo che, una volta sospeso il giudizio ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata, la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro i termini avrebbe dovuto comportare l'estinzione del processo; da tale estinzione sarebbe poi derivato il passaggio in giudicato della decisione. L'amministrazione ha resistito affermando che la disciplina speciale dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018 regola espressamente la mancata istanza di trattazione prevedendo l'estinzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che, nel processo tributario sospeso per effetto dell'art. 6, comma 10, d.l. 119/2018, la mancata presentazione dell'istanza di trattazione va letta in coerenza con i principi generali del processo tributario a impulso di parte e con la previsione speciale del comma 13 della stessa norma, la quale collega espressamente alla mancata istanza l'estinzione del processo. Poiché nel caso concreto non era stata presentata istanza di trattazione dopo la sospensione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché si uniformi al principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. con modif. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    "Le controversie definibili non sono sospese... In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019..."

    costituisce disciplina speciale di sospensione del processo tributario funzionale alla definizione agevolata delle controversie; la sospensione non esclude l'applicazione delle regole sull'impulso di parte per la ripresa del giudizio

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. con modif. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente."

    la mancata presentazione dell'istanza di trattazione comporta espressamente l'estinzione del processo

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario si applicano le norme del codice di procedura civile nei limiti di compatibilità, a conferma del ricorso ai principi generali del processo civile quando non derogati dalla disciplina speciale

  • art. 43, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione..."

    dopo la cessazione della causa di sospensione il processo prosegue solo su impulso di parte entro il termine previsto

  • art. 45 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge..."

    l'inerzia della parte onerata di proseguire o riassumere il giudizio determina l'estinzione del processo

  • art. 297 c.p.c.

    richiamato come espressione di un principio generale sull'effetto della sospensione e sulla necessità di riattivazione del processo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo accolto per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel motivo, ma la decisione si fonda essenzialmente sulla violazione di legge

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando il giudizio è sospeso per una disciplina speciale di definizione agevolata, la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto comporta l'estinzione del processo se la legge collega a tale omissione una conseguenza estintiva.
  • Il processo tributario resta, in linea generale, un processo a impulso di parte: dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione richiede un'istanza della parte interessata, salvo espressa deroga legislativa.
  • Le norme speciali sulla sospensione per definizione agevolata vanno lette in coordinamento con le regole generali del processo tributario e non possono essere interpretate nel senso di consentire una prosecuzione officiosa in assenza di una previsione espressa.
  • Quando la legge processuale prevede l'estinzione per mancata riattivazione del giudizio, la conseguenza è la chiusura del processo secondo il meccanismo tipico dell'inerzia della parte onerata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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