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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30736/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società debitrice esecutata aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. sostenendo di non essere debitrice in proprio del titolo azionato, costituito da una sentenza di condanna alle spese di lite pronunciata in un precedente giudizio in cui essa aveva agito solo quale procuratrice speciale di un'altra società. La corte d'appello aveva accolto l'opposizione, ritenendo che il titolo esecutivo fosse riferito alla società rappresentata e non alla rappresentante, con conseguente difetto del diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di quest'ultima. Le società creditrici hanno ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 615 c.p.c., 324 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse reinterpretato il titolo esecutivo compiendo un nuovo accertamento dei fatti già coperti da giudicato, anziché limitarsi alla sua interpretazione; hanno inoltre riproposto, con il ricorso incidentale adesivo, la medesima censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la corte territoriale si fosse limitata a interpretare correttamente il titolo esecutivo, che recava una condanna alle spese pronunciata nei confronti della società nella qualità di procuratrice speciale e non in proprio. Ha quindi escluso che la rappresentante fosse debitrice esecutata in proprio e ha ritenuto corretta la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. Ha inoltre valorizzato il giudicato formatosi nel giudizio di cognizione, richiamando una precedente ordinanza che aveva già escluso che la condanna alle spese fosse stata pronunciata in proprio contro la procuratrice speciale. Entrambi i ricorsi, principale e incidentale, sono stati rigettati; sono state poste le spese di legittimità a carico delle società ricorrenti principali in favore della controricorrente che aveva svolto difesa, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Non è stata disposta la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione può contestare la legittimazione passiva all'azione esecutiva quando si deduce che il soggetto contro cui si procede non sia debitore in proprio secondo il titolo.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formatosi sul capo della decisione di cognizione vincola l'interpretazione del titolo esecutivo e impedisce un nuovo accertamento dei fatti già definiti.

  • art. 2909 c.c.

    L'efficacia del giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione la riferibilità della condanna alle spese alla sola parte rappresentata e non alla rappresentante.

  • art. 94 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui la condanna alle spese può eccezionalmente riguardare la parte rappresentante solo se espressamente disposta; nel caso concreto ciò è stato escluso.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 375 e 380-bis c.p.c. per la definizione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la trattazione camerale con proposta del relatore e deposito di memorie.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    Consente il deposito di memorie da parte delle parti dopo la proposta del relatore.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In presenza di rigetto dell'impugnazione, viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice deve interpretare il titolo esecutivo senza compiere un nuovo accertamento del merito già coperto da giudicato.
  • Se la sentenza posta a base dell'esecuzione condanna una parte nella qualità di rappresentante o procuratore speciale e non in proprio, il titolo non consente di procedere esecutivamente contro il rappresentante come debitore personale, salvo espressa diversa previsione nel titolo.
  • Il giudicato formatosi nel giudizio di cognizione vincola l'interpretazione del titolo esecutivo e impedisce di attribuirgli un contenuto diverso da quello risultante dalla decisione passata in giudicato.
  • Quando il capo sulle spese è stato pronunciato coerentemente nei confronti della parte rappresentata e non della rappresentante, la legittimazione passiva in executivis spetta solo al soggetto sostanzialmente obbligato secondo il titolo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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