Cassazione Civile, Ordinanza n. 29931/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società a seguito di una precedente decisione di legittimità che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso una prima cartella relativa a maggiori IRAP e IVA per l'anno d'imposta 1999. In sede di giudizio successivo, la Commissione tributaria regionale aveva ridotto l'importo degli interessi dovuti, sottraendo quanto la società aveva versato in data 21/12/2006 a titolo di interessi sulla prima cartella. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che gli interessi delle due cartelle erano riferiti a periodi diversi e quindi entrambi dovuti; omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., con particolare riguardo ai diversi periodi di decorrenza degli interessi e alla base del calcolo. La ricorrente ha quindi censurato l'erroneo scomputo operato dal giudice tributario regionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e accolto congiuntamente i tre motivi di ricorso. Ha osservato che la prima cartella aveva calcolato gli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA 1999 fino alla consegna del ruolo all'agente della riscossione, mentre la seconda cartella, qui impugnata, li aveva calcolati da una diversa data, corrispondente allo sgravio disposto dopo una decisione favorevole alla contribuente poi riformata, fino alla consegna del secondo ruolo. Da ciò ha tratto la conclusione che i due importi per interessi erano relativi a periodi differenti e dunque entrambi dovuti; la CTR ha quindi errato nel disporre lo scomputo, per di più con motivazione ritenuta sotto il minimo costituzionale. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese di legittimità sono state poste a carico della società contribuente, mentre quelle dei gradi di merito sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La mancanza di una reale motivazione della sentenza tributaria integra nullità quando la motivazione è meramente apparente o al di sotto del minimo costituzionale.
Gli interessi iscritti a ruolo si calcolano in relazione al periodo di riferimento previsto dalla norma; se le cartelle si riferiscono a periodi diversi, gli importi possono essere autonomamente dovuti e non vanno automaticamente scomputati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È deducibile l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, quando il giudice non consideri circostanze rilevanti per la decisione.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
La proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale sono state comunicate alle parti secondo il rito camerale semplificato.
Massime di principio
- In materia di riscossione, gli interessi iscritti a ruolo devono essere verificati con riferimento al singolo periodo di maturazione: se cartelle diverse coprono intervalli temporali differenti, i relativi interessi non si compensano automaticamente tra loro.
- La motivazione della sentenza tributaria è soltanto apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice o omette di spiegare il dato decisivo posto a fondamento della decisione.
- L'omesso esame di fatti decisivi rileva quando il giudice trascura elementi fattuali specificamente discussi che incidono in modo diretto sulla soluzione della controversia.
- Se la causa è definita sulla base di un mero errore giuridico e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
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