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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13445/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta al ricalcolo della pensione già in pagamento, con inclusione nella base retributiva pensionabile annua di contributi figurativi riferiti a emolumenti extramensili maturati nel periodo in cui aveva fruito dell'indennità di disoccupazione. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva respinto l'appello dell'ente previdenziale ritenendo non maturata la decadenza, perché la pensione era stata riconosciuta prima dell'entrata in vigore dell'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. n. 98/2011, che ha novellato l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970. L'ente previdenziale ricorre per cassazione deducendo violazione di legge: sostiene che il termine di decadenza triennale introdotto dalla nuova disciplina si applichi anche alle pensioni con decorrenza anteriore al 6 luglio 2011, poiché, in base all'art. 252 disp. att. c.c., quando il fatto iniziale del termine (qui il riconoscimento parziale della pensione) precede l'entrata in vigore della norma innovativa, il termine decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha affermato che la decadenza introdotta dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011 si applica anche alle azioni di riliquidazione di pensioni già riconosciute prima dell'entrata in vigore della norma, ma il termine triennale decorre solo dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della disposizione innovativa. Ha inoltre precisato che, nelle domande di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza opera con riguardo alle sole differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio dalla proposizione della domanda giudiziale. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, affinché riesamini la causa alla luce di tali principi e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    come novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del D.L. n. 98/2011

    La norma introduttiva della decadenza triennale si applica anche alle azioni di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute, ma la decorrenza del termine per le situazioni preesistenti è fissata dalla data di entrata in vigore della modifica legislativa.

  • art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, D.L. n. 98/2011

    convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011

    Ha introdotto il termine di decadenza triennale per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito; la sua applicazione non è retroattiva nel senso di far decorrere il termine prima della sua entrata in vigore.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    È richiamato come regola generale in tema di termini applicabile ai rapporti di durata, per sostenere che se il fatto iniziale del termine si è verificato prima della nuova disciplina, la decorrenza inizia dall'entrata in vigore della norma innovativa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'ente previdenziale.

  • L. n. 111/2011

    conversione del D.L. n. 98/2011

    Ha convertito il decreto che ha novellato la disciplina decadenziale in materia pensionistica.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta introduce ex novo un termine di decadenza, essa può applicarsi anche a rapporti o prestazioni già in essere, ma la decorrenza del termine non può retroagire a un momento anteriore all'entrata in vigore della legge.
  • Nelle domande di riliquidazione o adeguamento di un trattamento pensionistico già riconosciuto, la decadenza riguarda le pretese relative ai ratei e alle differenze economiche, non il diritto astratto al trattamento pensionistico in sé.
  • L'introduzione di una decadenza mobile in materia pensionistica è letta in funzione di bilanciamento tra l'esigenza di sollecitare l'esercizio dell'azione e la tutela del privato contro effetti preclusivi non imputabili a sua inerzia.
  • La proposizione dell'azione giudiziaria è l'atto idoneo a evitare la decadenza quando la norma prevede un termine per l'esercizio dell'azione stessa.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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