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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32105/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto alla contribuente il pagamento delle somme dovute per le formalità di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante su un immobile acquistato all'esito di una vendita forzata nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. La cancellazione delle formalità era stata richiesta dall'Associazione dei Notai di Imperia in regime di esenzione, ritenuta applicabile dalla CTR sulla base dell'art. 47 del d.P.R. n. 602 del 1973. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 49 e 78 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 347 del 1990, sostenendo che l'esenzione fiscale prevista dall'art. 47 riguarda soltanto le formalità richieste dal concessionario della riscossione nell'ambito dell'esecuzione esattoriale e non può estendersi, per interpretazione analogica, ai casi di vendita coattiva effettuata in esecuzione ordinaria con cancellazione disposta dal giudice dell'esecuzione. In tale ipotesi, secondo la ricorrente, l'onere economico resta a carico dell'acquirente del bene.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'art. 47 del d.P.R. n. 602 del 1973 è norma agevolativa di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione analogica, e riconosce l'esenzione solo quando le trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni siano richieste dal concessionario della riscossione. Poiché nel caso concreto la cancellazione era stata eseguita su ordine del giudice dell'esecuzione e non su richiesta del concessionario, l'esenzione è stata esclusa. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo in epoca successiva al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche"

    È norma agevolativa di stretta interpretazione; l'esenzione opera solo per le formalità richieste dal concessionario della riscossione e non è estensibile analogicamente ad altri casi, come la cancellazione disposta dal giudice dell'esecuzione in una vendita coattiva ordinaria.

  • art. 49 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno del sistema dell'esecuzione esattoriale, ma non assume autonoma ratio decidendi nella motivazione finale.

  • art. 78 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge.

  • art. 11 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    È indicato come norma che, nella vendita coattiva ordinaria, pone l'onere delle formalità a carico dell'acquirente del bene.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • Le disposizioni che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.
  • L'esenzione prevista per la cancellazione di pignoramenti e ipoteche ex art. 47 d.P.R. n. 602 del 1973 spetta soltanto quando la relativa formalità sia richiesta dal concessionario della riscossione nell'ambito dell'esecuzione esattoriale.
  • Se la cancellazione delle formalità pregiudizievoli è disposta dal giudice dell'esecuzione in una vendita coattiva ordinaria, l'agevolazione non si applica e l'onere economico segue la disciplina ordinaria.
  • Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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