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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13163/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna di primo grado a 4 anni di reclusione per detenzione di cocaina finalizzata alla cessione a terzi. Deduce due motivi: (1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; (2) violazione di legge per il diniego della continuazione tra il fatto giudicato e altro reato, sostenendo l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ritiene manifestamente infondata la censura, valorizzando il dato ponderale e qualitativo dello stupefacente (25,935 grammi netti di cocaina, principio attivo elevato, dose ricavabile pari a 143 dosi), oltre alle modalità dell'azione di spaccio, posta in essere mentre l'imputato era agli arresti domiciliari, e alla non occasionalità della condotta, elementi incompatibili con la lieve entità. Sul secondo motivo conferma la valutazione di merito sul diniego della continuazione, ribadendo che l'unicità del disegno criminoso richiede un programma illecito previamente ideato e provato tramite concreti indicatori, non essendo sufficiente la mera ripetizione di condotte o uno stile di vita criminoso; nella specie i fatti erano distanti oltre sette mesi e realizzati in contesti diversi, senza elementi idonei a dimostrare un collegamento psicologico. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice della detenzione di stupefacente finalizzata alla cessione a terzi, sulla quale si fonda la condanna confermata in appello.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    attenuante della lieve entità: va esclusa quando quantità, qualità della sostanza, modalità dell'azione e non occasionalità della condotta evidenzino una gravità non minima.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    l'unicità del disegno criminoso richiede un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, da verificare tramite concreti indici fattuali; non basta la mera propensione a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'attenuante della lieve entità nel traffico di stupefacenti non può essere riconosciuta quando il dato quantitativo, la purezza della sostanza, il numero di dosi ricavabili e le modalità concrete della condotta rivelano una attività non minimale e non occasionale.
  • Ai fini della continuazione, l'identità del disegno criminoso non coincide con una generica inclinazione a commettere reati, ma richiede la prova di un programma illecito unitario già concepito al momento del primo fatto e desumibile da concreti indici esterni.
  • La verifica dell'unicità del disegno criminoso è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per carenza o illogicità manifesta della motivazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende si aggiunge alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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