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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02332/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La vicenda riguarda un condannato alla pena dell'ergastolo che, in sede esecutiva, ha chiesto la rideterminazione della pena e l'eliminazione dell'ergastolo, prospettando in sostanza la conversione della pena perpetua in una pena temporanea di anni trenta di reclusione. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile la domanda, rilevando che si trattava della riproposizione di un'istanza già dichiarata inammissibile e che un'ulteriore richiesta di scioglimento del cumulo era stata già definita con non luogo a provvedere, con trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza. Nel ricorso per cassazione si deduceva, in sintesi, la possibilità di applicare in via analogica i principi derivanti dalla sentenza Scoppola c. Italia e si prospettava altresì un dubbio di legittimità costituzionale della disciplina dell'ergastolo, anche in riferimento al principio di eguaglianza e all'art. 27 Cost., sostenendo la inumanità della pena perpetua e la sua incompatibilità con i principi convenzionali e costituzionali. La Corte rileva però che il ricorrente non si confronta con la ratio dell'ordinanza impugnata, limitandosi a reiterare la richiesta senza dimostrare la novità della stessa, e soprattutto osserva che la pretesa di trasformare automaticamente l'ergastolo in una pena di trenta anni non ha base normativa nell'ordinamento. La decisione si concentra inoltre sull'inapplicabilità al caso concreto dei principi relativi alla riduzione della pena conseguente al rito abbreviato, mancando la dedotta e provata ammissione dell'interessato a tale rito e la relativa condanna all'ergastolo all'esito di esso. Viene quindi esclusa anche la fondatezza delle censure di legittimità costituzionale e convenzionale, evidenziando che l'ergastolo nell'ordinamento italiano è comunque suscettibile di riduzione tramite gli strumenti esecutivi e che la disciplina di accesso al rito abbreviato ha natura processuale, con conseguente inidoneità a scardinare il giudicato formatosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza proposta in esecuzione fosse una mera riproposizione di precedenti richieste già esaminate e che il ricorso non si confrontasse con la motivazione del giudice dell'esecuzione. Nel merito ha affermato che non esiste nell'ordinamento una norma che consenta la conversione automatica dell'ergastolo in reclusione di anni trenta e che i principi ricavabili dalla sentenza Scoppola non sono estensibili al caso, poiché presuppongono una condanna all'ergastolo all'esito di giudizio abbreviato, circostanza non dedotta né dimostrata. Ha inoltre escluso che vi siano profili di incostituzionalità o incompatibilità convenzionale tali da incidere sulla disciplina dell'ergastolo, richiamando il costante orientamento di legittimità e della Corte costituzionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    regola di inammissibilità della domanda esecutiva meramente ripetitiva o comunque priva dei presupposti di ammissibilità.

  • art. 442 c.p.p.

    la riduzione della pena collegata al giudizio abbreviato può rilevare in sede esecutiva solo per chi sia stato condannato all'ergastolo all'esito di tale rito.

  • art. 46, paragrafo 1, CEDU

    richiamato nel senso che lo Stato deve porre rimedio alla violazione accertata dalla Corte EDU nei casi sostanzialmente identici, senza necessità di riapertura del processo solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 3 CEDU

    invocato con riferimento al divieto di trattamenti inumani o degradanti e alla compatibilità dell'ergastolo con la Convenzione, esclusa nel caso perché l'ergastolo italiano non è incomprimibile in assoluto.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    richiamato per escludere che l'ergastolo sia di per sé incompatibile con la finalità rieducativa, essendo temperato da istituti che ne incidono sulla perpetuità.

  • art. 72 c.p.

    la Corte richiama la propria giurisprudenza sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'ergastolo rispetto alla natura perpetua della pena.

  • art. 4-bis ord. pen.

    richiamato in relazione all'ergastolo ostativo e ai limiti di accesso ai benefici, ma ritenuto non decisivo per ottenere una conversione automatica della pena.

Massime di principio

  • In sede esecutiva non può essere ottenuta la conversione dell'ergastolo in una pena temporanea in mancanza di una specifica base legale che la preveda; il principio di riserva di legge vale anche per le norme sulla pena.
  • Le questioni fondate sulla sentenza Scoppola sono estensibili solo ai casi in cui il condannato all'ergastolo sia stato ammesso al giudizio abbreviato e la pena sia stata inflitta all'esito di quel rito; in difetto di tali presupposti, la disciplina processuale dell'accesso al rito non è sovrapponibile alla disciplina sostanziale della pena.
  • La tutela convenzionale contro l'ergastolo riguarda l'assenza di qualsiasi prospettiva di liberazione: l'ergastolo è compatibile con la CEDU se l'ordinamento prevede strumenti, anche esecutivi o amministrativi, che consentano in astratto una riduzione o una liberazione condizionata.
  • La disciplina dell'accesso al giudizio abbreviato e dei relativi benefici ha natura processuale; perciò non può essere utilizzata, dopo il giudicato, per ottenere una riedizione del rito o una trasformazione automatica della pena già irrevocabilmente determinata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate o non si confronta con la motivazione specifica dell'ordinanza impugnata.
  • Le censure di legittimità costituzionale dell'ergastolo sono infondate se l'ordinamento penitenziario prevede meccanismi che attenuano la perpetuità della pena e consentono, in concreto, prospettive di reinserimento sociale.
  • La mera invocazione della contrarietà dell'ergastolo alla dignità umana non è sufficiente a superare il giudicato né a fondare una rideterminazione della pena in sede esecutiva senza l'indicazione di un titolo normativo o di un presupposto processuale specifico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

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