Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32304/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di un avviso di accertamento per maggiori imposte sui redditi 2012, addizionali e contributo di solidarietà, originariamente emesso nei confronti di un soggetto e poi notificato anche al ricorrente in qualità di coobbligato solidale. Il contribuente proponeva ricorso tardivo avverso l’atto; il giudice tributario di primo grado lo dichiarava inammissibile per violazione del termine di impugnazione. In appello la decisione veniva confermata. In cassazione il ricorrente deduceva, con unico motivo, violazione degli artt. 112 e 153 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la Corte tributaria regionale, dopo aver riconosciuto in astratto la rilevanza della rimessione in termini, avrebbe erroneamente escluso la sua applicazione sulla base di un preteso errore di diritto nell’interpretazione delle norme processuali. Il ricorrente assumeva che l’intestazione dell’avviso a un altro soggetto, con un solo richiamo al suo nome quale obbligato solidale, fosse sufficiente a giustificare l’errore e quindi la tardività dell’impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che non vi era alcun vizio di omessa pronuncia o violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la questione della rimessione in termini era stata effettivamente esaminata dal giudice d’appello. Ha poi ribadito che la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede la prova di una decadenza derivante da causa non imputabile, con un impedimento assoluto estraneo alla volontà della parte; tale valutazione è riservata al giudice di merito. Nel caso concreto, l’avviso era stato regolarmente notificato al ricorrente, recava l’indicazione dei termini di impugnazione e dell’autorità giudiziaria competente, e il ricorrente aveva piena conoscenza della vicenda e del suo ruolo di coobbligato solidale. Poiché il ricorso era stato proposto ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 21 d.lgs. 546/1992, correttamente era stata esclusa la rimessione in termini e confermata l’inammissibilità originaria del gravame. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., al versamento in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione è esclusa quando il giudice di merito esamini la questione controversa e la ricomprenda nel thema decidendum, anche se la risolva in senso sfavorevole alla parte.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone la prova di una decadenza derivante da causa non imputabile, cioè da un impedimento assoluto estraneo alla volontà della parte; l’errore di diritto nella scelta difensiva non basta.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Il motivo è stato veicolato come violazione di legge e nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato"

    Il termine per impugnare l’atto tributario è perentorio e la sua inosservanza comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stata formulata proposta di definizione anticipata e il ricorrente ha chiesto la decisione della causa.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente a somme ulteriori a titolo sanzionatorio e in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono stati ravvisati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La rimessione in termini richiede la dimostrazione rigorosa che la decadenza sia dipesa da una causa non imputabile alla parte; non è sufficiente un errore di diritto nella lettura o nell’applicazione delle norme processuali.
  • L’errore invocabile ai fini della rimessione in termini deve consistere in un impedimento assoluto, estraneo alla volontà della parte e causalmente determinante rispetto alla decadenza; restano escluse le mere difficoltà interpretative o le scelte difensive sbagliate.
  • Non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito affronti espressamente la questione dedotta e la decida nel merito, anche rigettandola.
  • Nel processo tributario il termine di sessanta giorni per impugnare l’atto è perentorio e la sua inosservanza comporta inammissibilità del ricorso.
  • La conoscenza effettiva dell’atto, l’indicazione nel provvedimento dei termini e dell’autorità competente e la partecipazione al contraddittorio escludono, di regola, la scusabilità della tardiva impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.