Cassazione Civile, Ordinanza n. 02792/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso in conseguenza di una sentenza civile che aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento di due preliminari collegati a un'operazione di area edificabile e appalto: la sentenza aveva mantenuto la proprietà dell'area in capo ai committenti, disposto la revoca del sequestro e condannato gli stessi al pagamento di una somma quale valore delle opere di costruzione e risarcimento del danno. L'Ufficio aveva tassato in misura proporzionale sia l'effetto relativo all'accessione/fabbricato sia la somma liquidata al costruttore. I contribuenti avevano impugnato l'avviso sostenendo che, trattandosi di sentenza di risoluzione contrattuale, gli effetti dovevano essere tassati in misura fissa ex art. 8, lett. e), d.P.R. n. 131/1986, e che anche la condanna al pagamento della somma era meramente restitutoria e non soggetta a imposta proporzionale. In Cassazione i ricorrenti principali hanno censurato: (1) l'erronea applicazione dell'art. 8 della tariffa, sostenendo che la somma riconosciuta al costruttore fosse effetto restitutorio della risoluzione e quindi dovesse seguire il medesimo regime in misura fissa; (2) la conferma della compensazione integrale delle spese; (3) in via subordinata, la mancata rilevazione della decadenza triennale dell'azione erariale. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha invece dedotto la nullità della motivazione della sentenza d'appello per motivazione apparente e ha sostenuto che l'effetto patrimoniale derivante dalla risoluzione avrebbe richiesto autonoma tassazione proporzionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto il primo motivo del ricorso principale dei contribuenti, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi di giudizio per giurisprudenza formatasi in corso di causa.
Norme richiamate
Richiamato ai fini della censura di nullità per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione, pur sintetica, consente il controllo sul ragionamento decisorio.
Usato, insieme all'art. 132 c.p.c., come parametro della motivazione della sentenza tributaria; non è ravvisata la sua violazione.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Parametro del ricorso per violazione di legge sostanziale, invocato sia dall'Agenzia sia dai contribuenti.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
Parametro delle censure di nullità della sentenza per motivazione apparente o altre violazioni processuali.
art. 8 d.P.R. n. 131/1986, tariffa parte prima, lett. b)
Le condanne al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono soggette a tassazione proporzionale, salvo i casi espressamente sottratti dal regime fisso previsto per gli atti di nullità, annullamento e risoluzione.
art. 8 d.P.R. n. 131/1986, tariffa parte prima, lett. e)
Le sentenze che dichiarano nullità, annullamento o risoluzione del contratto sono soggette a imposta in misura fissa; la regola si estende anche alla risoluzione contrattuale e travolge le statuizioni restitutorie accessorie, quando finalizzate al ripristino dello status quo ante.
art. 8 d.P.R. n. 131/1986, tariffa parte prima, lett. a)
Richiamata in via sistematica per distinguere gli effetti traslativi o costitutivi di diritti reali, non ricorrenti nel caso esaminato.
Individua i requisiti di decisorietà e definitività che rendono tassabile l'atto giurisdizionale.
L'obbligazione restitutoria da contratto risolto, quando riguardi somme di denaro o cose ripetibili, può fondarsi sulla ripetizione d'indebito oggettivo.
Per prestazioni di facere non ripetibili in natura, la tutela si sposta sull'azione di arricchimento senza causa, con funzione restitutoria e nei limiti dell'impoverimento e dell'arricchimento.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è apparente solo se non consente il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale.
art. 76, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 131/1986
Invocato dal ricorrente principale per sostenere la decadenza triennale dell'azione di recupero dell'imposta.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in tema di spese di lite nel processo tributario.
Richiamato per contestare la compensazione integrale delle spese.
Invocato per denunciare il preteso errato ordine di trattazione e l'assorbimento di una questione.
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato, insieme all'art. 276 c.p.c., per censurare la struttura motivazionale della decisione tributaria.
Richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all'assorbimento delle questioni.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, le sentenze che dichiarano la risoluzione di un contratto sono tassate in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lett. e), d.P.R. n. 131/1986, poiché l'effetto rilevante è la ricomposizione della situazione patrimoniale antecedente e non un nuovo trasferimento di ricchezza.
- Le statuizioni economiche accessorie a una sentenza di risoluzione vanno qualificate in base alla loro funzione concreta: se sono dirette al ripristino per equivalente dello status quo ante e non esprimono un autonomo trasferimento di ricchezza, seguono il regime fiscale dell'atto principale e non quello proporzionale di cui all'art. 8, lett. b).
- Per le prestazioni di facere rese in esecuzione di un contratto poi caducato, la tutela restitutoria non passa attraverso la ripetizione di indebito oggettivo in natura, ma, ove occorrano i presupposti, attraverso l'azione generale di arricchimento senza causa, liquidata nei limiti dell'impoverimento subito.
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; è invece sufficiente la motivazione che recepisce in modo comprensibile il ragionamento del primo giudice e rende controllabile la ratio decidendi.
- In sede tributaria, la compensazione delle spese e la trattazione di questioni assorbite restano censurabili solo se manca una reale base motivazionale o se l'ordine logico delle questioni sia stato violato in modo decisivo.
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