Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26979/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva in parte confermato le condanne per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) e per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000). Le censure principali sono: (i) violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e delle garanzie procedurali (artt. 63, 64, 191 c.p.p.) per l'utilizzo delle dichiarazioni rese in sede di verifica e dei processi verbali di constatazione; (ii) utilizzabilità indebita delle sommarie informazioni dei testimoni rese in sede ispettiva; (iii) travisamento probatorio per l'avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese della New S.T.I.L., con conseguente dedotta impossibilità di obblighi dichiarativi relativi a periodi successivi alla cancellazione; (iv) mancata prova del dolo specifico di evasione, con rilievi che l'imputato fosse mero prestanome o che avesse delegato la contabilità a professionisti; (v) contestazione della metodologia di quantificazione dell'imposta evasa (uso di fatture acquisite, risposte a questionari, banche dati INPS e spesometro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui gli elementi costitutivi dei reati sono emersi con il completamento dei processi verbali di constatazione (periodo aprile 2017 - gennaio 2018), sicché non era dovuta l'applicazione preventiva delle garanzie ex art. 220 disp. att. c.p.p. Ha ritenuto utilizzabili le risultanze documentali (fatture acquisite presso il consorzio MPF, questionari ai clienti, dati INPS e spesometro) per la quantificazione oltre la soglia penalmente rilevante. Ha affermato che la cancellazione della società dal registro non elimina l'obbligo dichiarativo con riguardo agli anni in cui la società ha effettivamente operato e che la responsabilità del legale rappresentante/procuratore speciale non è esonerata dall'affidamento a un professionista. Ha, inoltre, ritenuto legittime le testimonianze raccolte in dibattimento e non decisive ai fini della censura di illegittimità. Ha confermato che il dolo specifico poteva desumersi dalla entità dell'evasione, dalla reiterazione delle omissioni e dal comportamento post-accertamento (mancato pagamento o pagamento parziale). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e agli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sul reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali: la Corte ha ritenuto integrato il reato quando emergesse il superamento della soglia di punibilità e l'obbligo dichiarativo dell'autore (legale rappresentante/procuratore).

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Riguarda omissione/omesso versamento IVA: applicata nei confronti del procuratore speciale che non ha assolto agli obblighi di versamento per le annualità contestate.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Disciplina le garanzie procedurali in sede di attività ispettive: la Corte ha ritenuto che il dies a quo per l'operatività delle garanzie sia il momento di emersione degli elementi costitutivi del reato (ultimazione dei processi verbali di constatazione), non le investigazioni preliminari antecedenti.

  • artt. 63 e 64 c.p.p.

    Norme relative a informazione della persona sottoposta a indagini e a facoltà di non rispondere: la Corte ha ritenuto non applicabile l'obbligo di tali tutele fino al momento in cui non erano emersi gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di contribuzione alle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso: la Corte ha imposto ai ricorrenti il pagamento delle spese.

  • D.P.R. n. 322/1988, artt. 1 comma 4 e 8 comma 6

    Richiamati per affermare che le dichiarazioni fiscali di soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, il quale ha un obbligo diretto ed indelegabile di presentazione.

  • art. 189 e art. 192 c.p.p.

    Principi sul valore e l'apprezzamento della prova: la Corte ha ribadito che il giudice penale può utilizzare accertamenti amministrativi e banche dati (spesometro) purché valuti autonome le risultanze.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato in riferimento alla responsabilità del legale rappresentante; la Corte chiarisce che la responsabilità non deriva da violazione di doveri di vigilanza (art. 40 secondo comma) ma dall'obbligo diretto di presentare la dichiarazione.

Massime di principio

  • Il dies a quo per l'applicazione delle garanzie previste dall'art. 220 disp. att. c.p.p. coincide con il momento in cui, nell'attività ispettiva, emergono compiutamente gli elementi costitutivi del reato (es. quantificazione dell'imposta tramite processi verbali di constatazione). Prima di tale momento le garanzie non sono obbligatorie.
  • La parte del processo verbale di constatazione redatta prima dell'emersione di indizi ha efficacia probatoria; la parte redatta dopo l'emersione degli indizi è utilizzabile solo se sono state rispettate le garanzie processuali. Per censurare l'utilizzo illegittimo occorre indicare quali parti vanno estrapolate e dimostrare l'incidenza della loro esclusione (prova di resistenza).
  • La cancellazione della società dal Registro delle imprese non elimina gli obblighi dichiarativi relativi al periodo in cui la società ha effettivamente operato; quindi la responsabilità del liquidatore o del legale rappresentante può permanere per quegli anni.
  • La delega della tenuta della contabilità o della predisposizione delle dichiarazioni ad un professionista non esonera penalmente il legale rappresentante o il procuratore speciale: l'obbligo di presentazione è personale ed indelegabile (salvo casi di ignoranza inevitabile).
  • Il dolo specifico di evasione può essere desunto da elementi indiziari complessivi: entità del superamento della soglia di punibilità, reiterazione dell'omissione, mancato pagamento anche post-accertamento, mancato esercizio di azioni civili verso il professionista incaricato, comportamenti funzionali all'occultamento della contabilità.
  • Il giudice penale può avvalersi di accertamenti amministrativi (fatture, banche dati, spesometro, questionari) per quantificare imponibili, purché compia autonoma valutazione critica delle risultanze; tali elementi possono costituire base solida per il superamento della soglia di punibilità.
  • Per contestare in cassazione l'utilizzo di dichiarazioni rese in sede ispettiva è necessario dimostrare in che misura l'eliminazione di tali dichiarazioni inciderebbe sul convincimento del giudice (c.d. prova di resistenza); altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.