Sentenza del 05/08/2024 n. 22044 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il provvedimento con cui l’Ufficio aveva incamerato, fino a € 125.892,41, eccedenze a credito delle addizionali provinciali sull’accisa relative ai periodi d’imposta 2007-2011, disconoscendone l’utilizzo in detrazione dalle accise. AXPO aveva comunicato all’Ufficio il 27 novembre 2012 l’intenzione di detrarre le eccedenze, dopo la soppressione delle addizionali, e aveva presentato il 16 marzo 2013 una domanda di rimborso per € 88.363,78. Nei due motivi di ricorso la società sosteneva, da un lato, che il credito da eccedenze non fosse soggetto al termine biennale dell’art. 14, comma 2, TUA e, dall’altro, che tale decadenza non si applicasse alla detrazione, esercitabile previa comunicazione. La Cassazione ha chiarito che il rimborso è soggetto al termine biennale, ma questo decorre dall’ultima dichiarazione di consumo in cui era possibile detrarre l’eccedenza; la detrazione, invece, non è subordinata alla presentazione di un’istanza di rimborso né soggetta a quel termine.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassato la sentenza della CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva confermato il rigetto del ricorso disposto dalla CTP di Brescia, e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della società. La domanda di rimborso del 16 marzo 2013 era tempestiva, poiché presentata entro due anni dall’ultima dichiarazione di consumo utile del 31 marzo 2012. Inoltre, la comunicazione del 27 novembre 2012 consentiva ad AXPO di detrarre dalle accise le eccedenze a credito, comprese quelle riportate da periodi precedenti, senza applicazione della decadenza prevista per il rimborso. Spese dei due gradi di merito compensate; l’Ufficio è condannato alle spese di Cassazione, liquidate in € 7.600, oltre € 200 per anticipazioni, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 14, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Il soggetto di imposta si trova, in questo caso, di fronte a un indebito oggettivo per le addizionali non detratte versate in eccesso (che indebite non erano al momento del pagamento), che può chiedere a rimborso nel termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, TUA decorrente appunto dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo in cui ha potuto operare la detrazione.
Il rimborso delle eccedenze è soggetto al termine decadenziale biennale. Se il credito emerge dalla dichiarazione di consumo e deriva da versamenti originariamente legittimi, il termine decorre dall’ultima dichiarazione nella quale l’eccedenza poteva essere detratta, non dalla data dei versamenti originari.
Art. 56, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
È, quindi, consentita la detrazione dal versamento delle accise delle eccedenze delle addizionali provinciali che risultino dall'ultima dichiarazione di consumo in cui tali addizionali potevano essere oggetto di detrazione, purché il contribuente ne abbia fatto comunicazione all'Ufficio.
La detrazione delle eccedenze dalle accise costituisce lo strumento ordinario di soddisfazione del credito e può operare, previa comunicazione all’Ufficio, secondo le modalità di versamento delle accise. Non va confusa con la richiesta di rimborso.
Art. 18, comma 5, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68
Il rimborso è consentito, pertanto, ove lo strumento del riporto a nuovo (revolving) non sia più possibile, ossia quando cessa il rapporto di imposta, ovvero quando venga abrogata l'imposta dovuta.
La soppressione dell’addizionale impedisce di riportare le eccedenze su periodi successivi; per quelle non detratte sorge quindi la possibilità di chiedere il rimborso, nel rispetto del termine decorrente dall’ultima dichiarazione utile.
Art. 1 D.M. 7 agosto 2012
È, quindi, consentita la detrazione dal versamento delle accise delle eccedenze delle addizionali provinciali che risultino dall'ultima dichiarazione di consumo in cui tali addizionali potevano essere oggetto di detrazione, purché il contribuente ne abbia fatto comunicazione all'Ufficio.
Il decreto consente di detrarre dalle rate di acconto dell’accisa le eccedenze di addizionale risultanti dalla dichiarazione di consumo 2011, previa comunicazione all’Ufficio. In ragione della natura revolving del credito, la detrazione può comprendere anche eccedenze originate in periodi d’imposta precedenti e non è soggetta al termine biennale previsto per il rimborso.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la decisione impugnata; in questo caso ha accolto direttamente il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra detrazione dell’eccedenza e rimborso: la detrazione è la modalità ordinaria di utilizzo del credito e, nel caso disciplinato dal D.M. 7 agosto 2012, richiede la comunicazione all’Ufficio; il termine biennale previsto per il rimborso non si applica alla detrazione.
- Le eccedenze di accisa possono avere natura revolving: se non sono assorbite da debiti d’imposta in un periodo, possono essere riportate e utilizzate nei periodi successivi, finché il rapporto d’imposta prosegue e vi sono imposte compatibili da detrarre.
- Se l’imposta viene soppressa o cessa il rapporto d’imposta, il riporto a nuovo non è più possibile. Per le eccedenze non detratte può allora essere chiesto il rimborso entro due anni dall’ultima dichiarazione di consumo in cui la detrazione era possibile.
- Per stabilire la tempestività di una richiesta di rimborso, non si deve necessariamente partire dalla data dei versamenti originari: quando l’eccedenza emerge dal conguaglio dichiarativo, il termine decorre dall’ultima dichiarazione di consumo utile.
- Le regole dell’IVA non si estendono automaticamente alle accise sull’energia elettrica: la Cassazione valorizza la diversa struttura dell’accisa, tributo monofase, e la facoltatività della rivalsa.
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