Cassazione Civile, Ordinanza n. 34591/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia riguardava la TOSAP pretesa per gli anni 2007-2010 dal Comune, tramite la società concessionaria della riscossione, in relazione alle aree occupate da cassonetti per la raccolta dei rifiuti utilizzati dalla società affidataria del servizio. La contribuente sosteneva, in sostanza, che il tributo non fosse dovuto perché le aree erano già destinate dal Comune al servizio di raccolta rifiuti e non vi era sottrazione all'uso pubblico; contestava inoltre il criterio di determinazione della base imponibile, ritenendo illegittimo il calcolo in funzione del numero delle utenze anziché degli spazi occupati. In primo grado era stata accolta solo la domanda relativa alle sanzioni per cumulo giuridico, mentre nel resto la domanda era stata respinta; l'appello era stato rigettato dalla CTR della Liguria. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato la destinazione preventiva delle aree a raccolta rifiuti con esclusione di altri usi; 2) violazione degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 507/1993, assumendo che la TOSAP presupponga la sottrazione di aree pubbliche all'uso collettivo; 3) violazione degli artt. 44 e ss. del D.Lgs. 507/1993 e dell'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, contestando il criterio di quantificazione del tributo/canone in base alle utenze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto delle specifiche allegazioni richieste in presenza di "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c.; ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui l'occupazione con i cassonetti integra il presupposto impositivo della TOSAP e non ricorre l'esenzione dell'art. 49 del D.Lgs. 507/1993, non essendo ravvisabile un rapporto di concessione né la devoluzione gratuita degli impianti al Comune; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per genericità, poiché non era specificato quale concreto pregiudizio derivasse alla ricorrente dal criterio forfettario applicato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto utilmente in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
In caso di doppia conforme, l'impugnazione per cassazione sul vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è soggetta al regime di inammissibilità se non viene dimostrata la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
Il ricorrente li invocava per sostenere che la TOSAP richieda la sottrazione del suolo pubblico all'uso collettivo; la Corte ha invece ribadito che l'occupazione materiale con i cassonetti integra il presupposto impositivo.
Norma di stretta interpretazione: l'esenzione opera solo nei casi previsti, tra cui quello del rapporto di concessione con devoluzione gratuita degli impianti al Comune; non è applicabile a un contratto di appalto privo di tale previsione.
artt. 44 e ss. D.Lgs. 507/1993
Richiamati dal ricorrente per contestare la base imponibile; la censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e priva dell'indicazione del concreto pregiudizio.
La Corte ha ritenuto legittimo il richiamo al criterio previsto dalla norma per la determinazione del canone in relazione al numero delle utenze, in assenza di una specifica e autosufficiente censura sul pregiudizio subito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La soccombenza comporta l'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non confronta specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non dimostra la loro diversità.
- Ai fini della TOSAP, l'occupazione del suolo pubblico con cassonetti o impianti destinati al servizio integra il presupposto impositivo in senso oggettivo, senza che sia necessario accertare una concreta sottrazione del bene all'uso pubblico in senso stretto.
- Le esenzioni dal tributo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti, in particolare quando manchi un rapporto di concessione con devoluzione gratuita degli impianti al Comune.
- La censura sulla determinazione della base imponibile o del criterio di quantificazione del prelievo deve essere specifica e autosufficiente, indicando il concreto pregiudizio derivante dal criterio applicato; in difetto, il motivo è inammissibile.
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