Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30212/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2017 per tassa automobilistica relativa al 2010, deducendo la prescrizione del credito. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi decorso il termine triennale tra l'esecutività dell'avviso di accertamento notificato nel 2013 e la notifica della cartella. La CTR aveva invece riformato la decisione, reputando non prescritto il credito perché doveva applicarsi la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, L. 147/2013, con decorrenza del termine dal 16.6.2014 e interruzione tempestiva per effetto della notifica della cartella il 21.4.2017. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione o falsa applicazione dei commi 618 e 623 dell'art. 1 L. 147/2013 e dell'art. 5 D.L. 953/1982 conv. in L. 53/1983, sostenendo che la sospensione operasse solo per i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, mentre nel caso concreto il ruolo risultava affidato nel 2016 e quindi non rientrava nell'ambito applicativo della norma.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: la tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale; la sospensione dei termini prevista dall'art. 1, comma 623, L. 147/2013 riguarda i carichi di cui al comma 618, cioè i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, e non può applicarsi al credito oggetto di causa, affidato in riscossione nel 2016. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente. Le spese del merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'agente della riscossione con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 conv. in L. 53/1983

    termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica

    La tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale decorrente dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento.

  • art. 1, comma 618, L. 147/2013

    carichi inclusi in ruoli ... affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013

    Delimita l'ambito oggettivo e temporale dei carichi cui si applica la disciplina agevolata richiamata dal comma 623.

  • art. 1, comma 623, L. 147/2013

    Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione

    La sospensione dei termini di prescrizione opera solo per i carichi rientranti nel comma 618, quindi per i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

  • art. 1, comma 624, L. 147/2013

    Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi ... affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013

    Conferma il limite temporale di applicazione della disciplina e la riferisce anche agli avvisi esecutivi, purché affidati entro il 31 ottobre 2013.

  • art. 384 c.p.c.

    la causa può essere decisa nel merito

    Cassata la sentenza, la Corte ha deciso direttamente nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • La tassa automobilistica si prescrive in tre anni, con decorrenza dall'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
  • La sospensione dei termini di prescrizione prevista da norme speciali sulla riscossione agevolata opera solo entro il perimetro soggettivo e temporale espressamente indicato dalla legge; non può essere estesa a ruoli affidati in riscossione in epoca diversa.
  • Quando la disciplina agevolativa richiama i carichi di cui a un precedente comma, il richiamo vincola l'interpretazione dell'intero meccanismo sospensivo e ne circoscrive l'applicazione ai soli ruoli espressamente contemplati.
  • Se, cassata la decisione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.