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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40867/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la convalida del sequestro probatorio di euro 750 rinvenuti presso l'abitazione dell'indagato insieme a sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento. Il ricorrente deduce: (1) inosservanza ed errata applicazione degli artt. 253 c.p.p. e 240 c.p. nella qualificazione della somma come profitto di reato e violazione dell'art.125, comma 3 c.p.p. per carenza di motivazione circa i presupposti per la convalida del sequestro; (2) violazione di legge per errata qualificazione del fatto e mancata considerazione delle deduzioni difensive ai sensi dell'art.75 d.P.R. n.309/90.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse una convalida di sequestro probatorio ai sensi dell'art.355, comma 2 c.p.p. e che le censure del ricorrente riguardassero in realtà i presupposti del sequestro preventivo (misura diversa e inconferente rispetto al provvedimento genetico), con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art.581 c.p.p. La Corte ha altresì osservato che il mantenimento del sequestro per finalità di confisca non può essere disposto d'ufficio dal giudice in assenza di richiesta del pubblico ministero ex art.321 c.p.p. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento limitatamente alla conferma del sequestro probatorio e la restituzione della somma, ma la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 355, comma 2 c.p.p.

    Il provvedimento impugnato è qualificato come convalida di sequestro probatorio ai sensi di questa norma; le censure attinenti al sequestro preventivo risultano inconferenti rispetto al provvedimento genetico.

  • art. 262, comma 3 c.p.p.

    Il mantenimento del sequestro probatorio per finalità di confisca non può essere disposto d'ufficio dal giudice senza specifica richiesta del pubblico ministero.

  • art. 321 c.p.p.

    Occorre una richiesta del pubblico ministero (misura cautelare) per che il giudice possa applicare il vincolo cautelare in relazione alla confisca; il giudice non può sostituirsi al pubblico ministero.

  • art. 581 c.p.p.

    L'impugnazione è stata ritenuta inammissibile perché fondata su motivi inconferenti rispetto al provvedimento di convalida del sequestro probatorio (cioè deduzioni attinenti al sequestro preventivo).

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma sostanziale cui era riferita l'ipotesi di reato (illecita detenzione di sostanze stupefacenti) con riguardo al sequestro degli oggetti e delle somme rinvenute.

  • art. 253 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente relativamente alla qualificazione del danaro come profitto di reato; la Corte ha ritenuto tali censure inconferenti rispetto all'oggetto della convalida del sequestro probatorio.

  • art. 240 c.p.

    Richiamato nella deduzione del ricorrente circa la qualificazione della somma come profitto di reato; la questione è stata considerata non pertinente rispetto alla convalida probatoria impugnata.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Invocata per censurare la presunta insufficiente motivazione della convalida; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché attinenti a una diversa tipologia di sequestro.

  • art. 75 d.P.R. n.309/90

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione del fatto e alle conseguenze in termini di confisca/forfeitura; la Corte ha valutato tali deduzioni come non pertinenti rispetto alla convalida del sequestro probatorio.

  • sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione all'onere di condanna a favore della Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso e ha quindi inflitto la somma di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato è una convalida di sequestro probatorio (art.355 c.p.p.), il ricorso non può basarsi su censure tipiche del sequestro preventivo (misura diversa): tali motivi sono inconferenti e portano all'inammissibilità per difetto di pertinenza del motivo rispetto al provvedimento genetico.
  • Il giudice non può convertire o mantenere un sequestro probatorio per finalità di confisca senza che il pubblico ministero abbia chiesto l'applicazione di un vincolo cautelare ex art.321 c.p.p.; le questioni di confiscabilità richiedono pertanto l'attivazione procedurale corretta da parte del pubblico ministero.
  • In impugnazioni penali è fondamentale inquadrare correttamente il tipo di provvedimento impugnato (convalida probatoria vs sequestro preventivo) e proporre motivi pertinenti al provvedimento genetico; motivi inconferenti possono determinare l'inammissibilità ai sensi dell'art.581 c.p.p.
  • Chi propone ricorso che risulti manifestamente inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e anche a somme in favore della Cassa delle Ammende, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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