Cassazione Civile, Ordinanza n. 16438/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso per il 2013, con cui gli veniva attribuito un maggior reddito di partecipazione in una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, in conseguenza di un accertamento svolto nei confronti della società. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fosse solo semplice e non sufficiente, da sola, a rettificare il reddito della persona fisica senza ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti; aveva inoltre valorizzato l’annullamento, nei confronti della società, dell’avviso presupposto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 295 c.p.c. per non avere la CTR sospeso d’ufficio il giudizio in attesa del giudicato sull’accertamento emesso verso la società; 2) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. c, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 ss. c.c. per avere la CTR negato il valore probatorio della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci delle società a ristretta base sociale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha affermato che il giudizio del socio e quello della società sono autonomi, per diversità soggettiva e oggettiva dei rapporti tributari, sicché non ricorre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; può soltanto venire in rilievo, se del caso, la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Ha poi ribadito che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la ristrettezza della compagine basta a fondare la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, restando a carico del socio la prova contraria della destinazione non personale degli utili o della propria estraneità alla vita sociale; non rileva, invece, che gli accrediti non siano transitati sul conto personale del socio. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non è configurabile quando il giudizio del socio e quello della società sono autonomi per diversità soggettiva e oggettiva dei rapporti tributari; il socio non può essere vincolato da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato.
Può essere disposta la sospensione facoltativa del giudizio del socio quando il giudizio relativo alla società sia stato definito con sentenza non ancora passata in giudicato, per la pregiudizialità tecnica tra i rapporti.
È richiamato per la risoluzione dell’eventuale conflitto tra giudicati, in presenza di effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società.
art. 39, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 600/1973
È la base normativa dell’accertamento induttivo richiamata per sostenere la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa è una presunzione semplice che può essere vinta solo con prova contraria specifica fornita dal socio.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di maggiori utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili stessi, in ragione della sola ristrettezza della compagine sociale.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere superata dal socio solo mediante prova contraria specifica, dimostrando che i maggiori utili sono stati accantonati, reinvestiti, destinati ad altri fini o comunque non distribuiti a lui personalmente.
- Non assume rilievo decisivo, ai fini dell’esclusione della presunzione, la circostanza che gli utili non siano transitati sul conto personale del socio, poiché ciò è compatibile con la natura di utili non contabilizzati.
- Il giudizio promosso dal socio contro il proprio avviso di accertamento e quello promosso dalla società contro l’avviso a essa notificato sono autonomi, per diversità soggettiva e oggettiva dei rapporti tributari; perciò non ricorre la sospensione necessaria per pregiudizialità.
- La sospensione facoltativa può essere valutata solo quando il giudizio presupposto della società sia definito con sentenza non ancora passata in giudicato e sussista una pregiudizialità tecnica idonea a produrre effetti riflessi sul giudizio del socio.
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