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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25854/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

Due soggetti hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'omicidio di un loro congiunto (lo zio), e il convenuto, poi ricorrente in cassazione, è stato condannato dal tribunale e dalla corte d'appello al pagamento di una somma per ciascun attore. Nel giudizio di merito il convenuto aveva chiesto la rimessione in termini per la tardiva costituzione, sostenendo che il ritardo non gli fosse imputabile perché dipendente dalla particolare procedura di notifica e consegna degli atti prevista per chi si trovi in regime di protezione; aveva inoltre contestato il nesso di parentela/stabile convivenza rilevante ai fini del danno da perdita del rapporto parentale e, in appello, aveva dedotto anche l'eccezione di prescrizione, che assumeva non esaminabile per la tardiva costituzione. Con il ricorso per cassazione ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 111 Cost. per avere la corte territoriale ritenuto tardiva l'istanza di rimessione in termini; (2) violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 2727 c.c. e 111 Cost. per avere la corte territoriale affermato, senza corretta valutazione del verbale del Servizio di protezione, che il ritardo di 44 giorni nella consegna dell'atto al difensore fosse imputabile al ricorrente; (3) violazione degli artt. 479 c.p.c. e 2947 c.c. per non avere potuto far valere la prescrizione; (4) violazione degli artt. 1226 c.c. e ss., 115 e 132 c.p.c. in tema di prova e liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, lamentando l'uso di criteri tabellari errati e di indici di personalizzazione non corrispondenti ai fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché la valutazione della tempestività della costituzione e della rimessione in termini è accertamento di fatto riservato ai giudici di merito, adeguatamente motivato; ha escluso travisamento del verbale del Servizio di protezione, poiché il documento attestava che l'atto era stato consegnato al ricorrente il 29 giugno 2015 e da questi rimesso al Servizio solo l'11 agosto 2015, rendendo quindi imputabile a lui il ritardo di 44 giorni. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto dei primi due. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché diretto a contestare i presupposti di fatto della personalizzazione e stima del danno, non più rivedibili in cassazione; quanto alle tabelle di liquidazione, la Corte ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata faceva riferimento al sistema a punti e non al sistema a forbice, sicché la censura era apodittica. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 702 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso introduttivo nel procedimento sommario di cognizione

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte ha escluso errori percettivi o travisamenti del documento e ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sovvertire accertamenti di fatto

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione del verbale; la Corte ha precisato che i giudici di merito non avevano attribuito al documento un valore diverso da quello effettivo

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi per denunciare vizi motivazionali, ma la sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c.; la Corte ha ritenuto non fondate/inammissibili le doglianze

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prova presuntiva; la Corte ha escluso che i giudici di merito avessero fatto ricorso a presunzioni, avendo invece utilizzato prova documentale diretta

  • art. 479 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, assorbito dal rigetto dei motivi precedenti

  • art. 2947 c.c.

    richiamato per l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno; la Corte ha respinto la censura perché volta a contestare i presupposti di fatto della quantificazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La rimessione in termini può essere esclusa quando il ritardo nella costituzione in giudizio risulti, sulla base di un accertamento in fatto congruamente motivato, imputabile alla parte che abbia ricevuto l'atto e solo successivamente lo abbia trasmesso al difensore.
  • In cassazione non è consentito rivalutare il merito dell'accertamento di tempi, modalità di ricezione degli atti e tempestività delle difese, salvo vizi motivazionali radicali o errori percettivi effettivi sul contenuto del documento.
  • Non sussiste travisamento della prova documentale quando il giudice di merito attribuisce al documento esattamente il significato letterale che esso reca; il travisamento non può essere dedotto per ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • La deduzione di violazione del procedimento presuntivo è inconferente se il giudice di merito ha fondato la decisione su una prova diretta e non su inferenze presuntive.
  • L'eccezione di prescrizione collegata alla possibilità di costituirsi tempestivamente resta assorbita quando venga esclusa, con motivazione immune da censure, la rimessione in termini.
  • La censura sulla liquidazione del danno non patrimoniale è inammissibile quando mira a contestare i presupposti fattuali della personalizzazione o della stima equitativa, poiché tali apprezzamenti sono riservati al giudice di merito.
  • In tema di danno da perdita del rapporto parentale, il richiamo a criteri tabellari è censurabile in cassazione solo se risulti effettivamente l'adozione di un parametro errato; non è sufficiente una mera allegazione apodittica in contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDanno non patrimonialeImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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