Cassazione Civile, Ordinanza n. 02285/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società concessionaria autostradale ha impugnato l’avviso di accertamento relativo alla TOSAP per l’anno 2016, emesso per l’occupazione dello spazio sovrastante una strada comunale mediante un cavalcavia autostradale. La società sosteneva che la tassa non fosse dovuta perché l’area non sarebbe più appartenuta al demanio comunale, in ragione della disciplina legislativa sulla realizzazione dell’autostrada e della sottrazione dell’area all’uso della collettività locale; inoltre deduceva che l’occupazione derivasse non da una concessione comunale, ma da una convenzione con ANAS, e che comunque dovesse operare l’esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti pubblici, trattandosi di opera pubblica e di bene demaniale statale. La controricorrente ha resistito eccependo, in via preliminare, il difetto di autosufficienza del ricorso per mancata trascrizione del regolamento comunale richiamato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché, ai fini della TOSAP, rileva l’occupazione di qualsiasi natura di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di comuni e province; nel caso concreto la strada interessata dal cavalcavia è rimasta comunale, non essendo stata trasferita allo Stato, e l’occupante era un soggetto diverso dallo Stato. La Corte ha evidenziato che la realizzazione dell’opera pubblica e la gestione concessoria non escludono il presupposto impositivo né fanno operare l’esenzione di cui all’art. 49 d.lgs. n. 507/1993, perché l’occupazione deve essere ascrivibile al soggetto esente e, nella specie, era posta in essere dalla società concessionaria, che agiva in autonomia e con finalità lucrative. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per il consolidarsi successivo della giurisprudenza sul punto; la Corte ha inoltre dato atto, nel dispositivo, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38 e 39
la TOSAP colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effettuate su strade e su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province; il tributo è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49, comma 1, lett. a
l’esenzione per Stato ed enti pubblici richiede che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 56, comma 2
norma richiamata dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate
le strade e autostrade fanno parte del demanio pubblico se appartengono allo Stato; il demanio statale è quindi solo eventuale
d.lgs. n. 461 del 1999, art. 1
norma richiamata dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate
l. n. 729 del 1961, art. 12, ultimo comma
conferma che gli enti proprietari delle strade possono restare diversi dallo Stato, limitandosi la legge a prevedere cautele e opere provvisionali durante la costruzione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate
l. n. 385 del 1968
norma richiamata dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate
regolamento TOSAP del Comune di Silvi, artt. 3, 5 e 16
norme regolamentari invocate dalla ricorrente per escludere il presupposto impositivo e/o l’esenzione
Massime di principio
- Ai fini della TOSAP, è sufficiente che vi sia una sottrazione, anche soltanto di fatto, di uno spazio appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile comunale o provinciale; la natura legittima dell’occupazione o il fatto che essa sia funzionale a un’opera pubblica non escludono di per sé il tributo.
- L’esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici opera solo quando l’occupazione sia effettivamente ascrivibile al soggetto esente; se l’occupazione è realizzata da una società concessionaria distinta dall’ente pubblico, l’esenzione non compete.
- La qualificazione demaniale statale di una strada o di un’opera non può presumersi per il solo fatto che l’infrastruttura sia prevista da leggi speciali o sia destinata a servizio pubblico: il trasferimento della proprietà richiede un titolo o un procedimento idoneo, non potendo configurarsi un automatismo traslativo.
- Per il presupposto della tassa rileva il soggetto che occupa concretamente lo spazio pubblico, non la finalità pubblicistica perseguita dall’opera né la proprietà finale dell’infrastruttura.
- L’occupazione di spazi sovrastanti strade comunali da parte di un viadotto autostradale può integrare il presupposto impositivo anche se la società concessionaria agisce in base a una concessione statale e per la realizzazione di un’opera pubblica, salvo una specifica previsione di esenzione.
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