Cassazione Civile, Ordinanza n. 18058/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973, determinando il reddito imponibile del contribuente per l'anno 2008. Il contribuente lo impugnava; in primo grado la pretesa veniva ridotta, ma in appello la CTR dichiarava tardiva l'impugnazione dell'atto ritenendo perfezionata la notifica dell'avviso il 14.10.2012 e quindi scaduto il termine di 60 giorni prima della proposizione del ricorso. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2963 c.c., sostenendo che la notifica per compiuta giacenza si fosse perfezionata non il 14.10.2012 ma il 15.10.2012, poiché il 14 cadeva di domenica e il termine di dieci giorni ex art. 8 l. n. 890/1982 doveva essere prorogato al primo giorno non festivo; di conseguenza il ricorso introduttivo notificato il 14.12.2012 era tempestivo.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, in caso di notificazione a mezzo posta con compiuta giacenza, il termine di dieci giorni per il perfezionamento della notifica è un termine a decorrenza successiva, da computarsi escludendo il dies a quo e includendo il dies ad quem; se il decimo giorno cade in domenica o in giorno non festivo, si applica la proroga al primo giorno seguente non festivo. Nel caso concreto, la notifica dell'avviso si è perfezionata per il destinatario il 15.10.2012 e non il 14.10.2012, con conseguente tempestività del ricorso originario. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, per il riesame della controversia.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma posta a base dell'avviso di accertamento sintetico emesso dall'Amministrazione finanziaria.
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce il termine di sessanta giorni per impugnare l'atto impositivo; la sua decorrenza dipende dal perfezionamento della notifica dell'avviso.
Richiamato dal ricorrente per il computo dei termini, in relazione alla proroga quando la scadenza cade in giorno non festivo.
art. 8, l. 20 novembre 1982, n. 890
Il termine di dieci giorni per la compiuta giacenza è qualificato come termine a decorrenza successiva e va computato secondo le regole dell'art. 155 c.p.c.; se il dies ad quem cade in giorno non festivo, il termine è prorogato di diritto.
primo comma; quinto comma
È il criterio di computo applicabile al termine di dieci giorni della compiuta giacenza, con esclusione del giorno iniziale e inclusione di quello finale; opera inoltre la proroga al primo giorno seguente non festivo se la scadenza cade di sabato o in giorno non festivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per il deposito della memoria nella fase camerale.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo posta con compiuta giacenza, il termine di dieci giorni previsto per il perfezionamento della notifica ha natura di termine a decorrenza successiva e si computa escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale.
- Se il dies ad quem del termine per la compiuta giacenza cade in giorno non festivo, compreso il sabato secondo il regime richiamato dalla Corte, il perfezionamento della notifica è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione di un avviso di accertamento, la decorrenza del termine per ricorrere va individuata nel momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario, applicando le regole speciali sulla compiuta giacenza e il relativo computo dei termini.
- L'erronea individuazione del giorno di perfezionamento della notifica dell'atto impositivo può determinare l'illegittima declaratoria di tardività del ricorso introduttivo e comporta la cassazione della decisione che abbia rigettato l'impugnazione per tale ragione.
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