Cassazione Civile, Ordinanza n. 04065/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004 e 2007, oltre agli atti di irrogazione delle sanzioni, emessi a carico di quattro contribuenti a seguito di informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale ex Dir. 77/799/CEE. L’Ufficio aveva ritenuto che uno dei contribuenti fosse intestatario di disponibilità finanziarie in Liechtenstein tramite una fondazione, e che gli altri tre fossero beneficiari di un’altra fondazione costituita dal padre; sulla base della mancata dichiarazione di redditi di capitale e dell’assenza di elementi per collocare diversamente la formazione temporale delle disponibilità, aveva contestato redditi diversi e redditi di capitale per il 2001 e poi, assumendo la permanenza delle disponibilità negli anni successivi fino al 2007, anche per gli anni seguenti. In primo grado e in appello gli atti erano stati annullati per questioni probatorie, poi la Corte di cassazione, in precedente rinvio, aveva affermato la legittima utilizzabilità della documentazione bancaria acquisita all’estero. Nel giudizio di rinvio i contribuenti avevano prodotto una nuova dichiarazione della banca per sostenere la non riferibilità o inattendibilità della documentazione bancaria; la CGT di secondo grado l’ha ritenuta non producibile e ha confermato la riferibilità dei documenti ai contribuenti, nonché la legittimità della sanzione unica rideterminata ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997. Nel ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo per non avere ammesso la dichiarazione bancaria sopravvenuta e per avere ritenuto inutilizzabile il disconoscimento della documentazione; 2) violazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 2697 e 2729 c.c., lamentando carenza di prova, errato riparto dell’onere probatorio, uso di presunzioni di secondo grado e inutilizzabilità della documentazione bancaria disconosciuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo promiscuo, cumolando censure eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., e comunque volto a sollecitare una rivalutazione del merito sulla producibilità della dichiarazione bancaria, sulla sua attendibilità e sulla sua idoneità a scardinare il compendio documentale dell’Ufficio. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché diretto a contestare l’apprezzamento di fatto e di prova compiuto dai giudici di merito, attività sottratta al sindacato di legittimità; ha inoltre ribadito che nel processo tributario sono ammesse prove atipiche e presunzioni, che non esiste un divieto generale di doppia presunzione e che l’art. 2697 c.c. è violato solo se l’onere della prova viene addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dai ricorrenti per censurare la decisione del giudice di rinvio; la Corte non ne ravvisa violazione, ritenendo che le doglianze mirino in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte afferma che il motivo di ricorso è inammissibile quando cumula in modo confuso censure di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, impedendo l’esame separato delle doglianze.
È la base procedurale della trattazione in camera di consiglio.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte osserva che il nuovo comma 5-bis non muta i principi sull’onere probatorio e non è applicabile ai giudizi introdotti prima del 16 settembre 2022.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l’apprezzamento delle prove che ha condotto a ritenere non assolto l’onere.
La Corte ribadisce l’ammissibilità dell’uso delle presunzioni nel processo tributario.
Il giudice di merito valuta la gravità, precisione e concordanza degli indizi; è ammissibile una concatenazione di inferenze presuntive purché lineare e non debole.
art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997
La CGT di merito lo ha applicato per rideterminare un’unica sanzione in presenza di più violazioni contestate in distinti procedimenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È il fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Direttiva CEE 77/799/CEE
È la base della cooperazione informativa internazionale da cui provenivano i dati bancari utilizzati nell’accertamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario sono utilizzabili, quale base dell’accertamento, anche prove atipiche e documenti acquisiti tramite canali di cooperazione internazionale, purché il giudice ne valuti attendibilità e rilevanza secondo i criteri delle presunzioni.
- Non esiste un divieto generale di doppia presunzione: un fatto accertato in via presuntiva può costituire il presupposto di un’ulteriore inferenza, se la catena logica è lineare, non debole e conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito ripartisce l’onere probatorio in modo erroneo tra le parti; non ricorre quando la censura mira soltanto a contestare la valutazione delle prove e la conclusione che la parte onerata non abbia assolto il proprio carico probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito, chiedendo una nuova valutazione della attendibilità dei documenti, della loro riferibilità alla parte o della loro idoneità dimostrativa.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo indistinto censure diverse ex art. 360 c.p.c. senza consentire una chiara e autonoma individuazione delle singole doglianze.
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