Cassazione Penale, Sentenza n. 36347/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza dell’11 novembre 2025, per detenzione di arma comune da sparo ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967. La Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 22 aprile 2026, aveva dichiarato inammissibile per aspecificità l’appello. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto violazione di legge, sostenendo che l’appello fosse specifico: il primo motivo contestava la responsabilità richiamando le modalità di rinvenimento, la vetustà e la scarsa efficienza dell’arma, nonché il fatto che fosse scarica; il secondo chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando la dinamica, le condizioni dell’arma e le modalità di detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la declaratoria d’inammissibilità dell’appello per aspecificità, il ricorso doveva spiegare perché ciascun motivo d’appello fosse ammissibile, confrontandolo con la motivazione della sentenza di primo grado. Il motivo sulla responsabilità si limitava a riproporre elementi fattuali già valutati dal primo giudice, senza confutare il suo ragionamento: l’arma era efficiente e poteva essere resa funzionante, anche con munizioni modificate; la disponibilità delle munizioni non era elemento costitutivo necessario del reato. Anche il motivo sulla particolare tenuità si limitava a elencare circostanze senza spiegare perché superassero la valutazione del primo giudice, che aveva escluso la tenuità anche in ragione della custodia della pistola nel cassetto di un comodino, modalità indicativa della disponibilità per un uso immediato. La Corte ha quindi confermato l’inammissibilità dell’impugnazione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895
La sentenza di primo grado è, sul punto, conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che faccia parte degli elementi costitutivi del reato non la funzionalità dell’arma in sé, ma la possibilità che essa possa esser resa idonea al funzionamento, anche mediante riparazione o sostituzione di componenti
Per il reato contestato rileva la possibilità che l’arma sia resa idonea al funzionamento, anche mediante riparazioni o sostituzioni; non è necessario che sia già funzionante al momento della detenzione. La disponibilità delle munizioni non è elemento costitutivo necessario.
Il custodire l’arma nel cassetto del comodino denota, infatti, la volontà di tenerla a disposizione per un uso immediato, il che accentua la pericolosità potenziale della detenzione della stessa.
Nella valutazione della particolare tenuità della detenzione di un’arma, le modalità concrete di custodia possono deporre contro la tenuità quando indicano che l’arma è tenuta a disposizione per un uso immediato.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello dichiara inammissibile un motivo per aspecificità, il ricorso per cassazione deve censurare tale declaratoria e spiegare, mediante il confronto tra il motivo d’appello e la motivazione di primo grado, perché l’impugnazione fosse specifica e ammissibile.
- Non soddisfa l’onere di specificità dell’appello la mera elencazione di elementi fattuali favorevoli all’appellante quando tali elementi siano già stati valutati dal primo giudice e l’impugnazione non contesti le argomentazioni con cui questi li ha esaminati.
- Ai fini del reato di detenzione di arma comune da sparo, la funzionalità attuale dell’arma non è necessaria se essa può essere resa idonea al funzionamento, anche mediante riparazione o sostituzione di componenti; la disponibilità di munizioni non costituisce elemento necessario del reato.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata: la semplice riproposizione di circostanze già considerate, senza confutazione della valutazione del giudice, può rendere il motivo aspecifico.
- La custodia di un’arma nel cassetto di un comodino può essere valutata come modalità indicativa della volontà di averla prontamente disponibile e, quindi, come elemento che accentua la pericolosità potenziale della detenzione ai fini della valutazione della particolare tenuità.
Come è indicizzato
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