Cassazione Penale, Sentenza n. 13838/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/06/2023 che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del GIP del 16/05/2023 che aveva applicato gli arresti domiciliari per il delitto in concorso di acquisto/trasporto/detenzione di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina). Il ricorrente deduce: (1) violazione degli artt. 192 e 266 c.p.p. per omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi, contestando la valutazione delle conversazioni intercettate e la mancanza di riscontri su incontri e pagamento della sostanza; sostiene che la mancata consegna per scarsa qualità integrerebbe solo il tentativo e non il reato consumato; (2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari special-preventive, soprattutto quanto alla loro attualità e alla valutazione di precedenti e fatti successivi al 2018, richiamando una diversa pronuncia favorevole al coindagato Gravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non correlati organicamente alle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, con particolare richiamo al principio secondo cui l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di travisamento della prova o manifesta illogicità. La Corte ha poi richiamato la giurisprudenza secondo la quale per la consumazione del reato di cessione/cessione concordata di stupefacenti è sufficiente l'accordo su oggetto, quantità e prezzo anche in assenza di immediata consegna; la successiva restituzione del carico per mancato pagamento non esclude che l'accordo si fosse formato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in via equitativa in € 3.000,00.
Norme richiamate
Contestazione del reato in concorso; la Corte riporta il capo di imputazione che contesta concorso nell'acquisto/trasporto/detenzione di stupefacenti.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti richiamata per la qualificazione del fatto (detenzione e traffico di sostanze stupefacenti).
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Richiamata per l'aggravante dell'ingente quantità (limitata allo stupefacente di tipo hashish) nel quadro dell'imputazione.
artt. 192 e 266 codice di procedura penale
Richiamati dal ricorrente per censurare la motivazione; la Cassazione rileva invece che le censure erano generiche e non hanno efficacemente contrastato le argomentazioni del giudice di merito.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Richiamato come norma procedurale secondo la quale il ricorso è stato trattato (richiamo procedurale alla modalità di trattazione).
art. 616 codice di procedura penale
Norma richiamata per le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso (onere delle spese e contributo alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e correlati in modo puntuale alla motivazione del provvedimento impugnato: censure generiche o che non confrontano gli argomenti del giudice di merito sono normalmente dichiarate inammissibili.
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto affidata al giudice di merito; il sindacato di legittimità è possibile solo per travisamento della prova o per manifesta illogicità della motivazione.
- Per i reati di compravendita di stupefacenti, la consumazione può essere riconosciuta quando vi sia accordo tra le parti su oggetto, quantità e prezzo anche in assenza di immediata consegna; la successiva restituzione della sostanza o la mancata pagamento non escludono necessariamente la consumazione dell'accordo.
- Nel giudizio cautelare le esigenze special-preventive devono essere valutate sulla base di un quadro complessivo e attuale: la mera risalente vicenda pregressa non è necessariamente sufficiente a escludere misure se esistono fatti più recenti che attualizzano il pericolo di recidiva.
- Non è efficace, per ottenere l'annullamento in sede di legittimità, limitarsi a contestare la valutazione del merito senza indicare esattamente dove e perché la motivazione del giudice sarebbe illogica o travisata; occorre dimostrare la difformità decisiva della ricostruzione probatoria.
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