Cassazione Penale, Sentenza n. 35283/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
All’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Caltagirone, con sentenza del 2 dicembre 2024, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti dell’imputato, cui era contestato il furto aggravato, in continuazione, di energia elettrica, commesso mediante manomissione del contatore e allaccio diretto alla rete pubblica. Il Tribunale ha ritenuto insussistente l’aggravante della destinazione a pubblico servizio dei beni manomessi e, di conseguenza, che il reato fosse procedibile a querela, non proposta. La Procura generale ha proposto un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., denunciando violazione dell’art. 625, n. 7, c.p.: ha sostenuto che l’energia elettrica conserva la destinazione a pubblico servizio anche se sottratta da terminali interni a proprietà privata e che l’aggravante sussiste indipendentemente dal fatto che l’energia sia già transitata attraverso un contatore attivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza con rinvio al Tribunale di Caltagirone, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. Ha rilevato che l’aggravante dell’art. 625, n. 7, c.p. era espressamente contestata nel capo d’imputazione, con riferimento alle componenti del contatore, e che la questione non riguardava quindi la contestazione in fatto dell’aggravante. Ha ritenuto errata la conclusione del Tribunale: ai fini dell’aggravante rileva la destinazione dell’energia elettrica sottratta, bene destinato al pubblico servizio, non la destinazione del solo contatore manomesso. La connessione funzionale tra manomissione del misuratore e sottrazione di energia impone di ravvisare l’aggravante anche quando sia contestata la sola condotta di manomissione; nel caso concreto, inoltre, l’imputazione collegava espressamente la manomissione alla sottrazione di energia, indicandone il quantitativo. La Corte ha dunque disposto un nuovo giudizio, senza definire nel merito la responsabilità dell’imputato.
Norme richiamate
Deve quindi ritenersi, in sintesi, che la stretta connessione funzionale tra la manomissione del misuratore e la conseguente sottrazione di energia elettrica, bene univocamente destinato al servizio pubblico, imponga di ravvisare la predetta aggravante anche qualora sia contestata la sola condotta manomissiva.
L’aggravante sussiste quando la sottrazione riguarda energia elettrica destinata al pubblico servizio, anche se la contestazione descrive la manomissione del misuratore: è decisiva la connessione funzionale tra tale condotta e la sottrazione dell’energia, non la destinazione del solo contatore.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La lettura operata dal Tribunale deve ritenersi contraria alla corretta interpretazione dell'effettiva estensione dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen., essendosi così concretizzata la denunciata violazione di legge.
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge, in quanto il giudice di merito aveva interpretato in modo non corretto l’estensione dell’aggravante.
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica, l’aggravante della destinazione a pubblico servizio prevista dall’art. 625, n. 7, c.p. si valuta in relazione all’energia sottratta, destinata al pubblico servizio, e non alla destinazione del contatore manomesso.
- La connessione funzionale tra la manomissione del contatore e la conseguente sottrazione di energia consente di ravvisare l’aggravante dell’art. 625, n. 7, c.p. anche quando sia contestata la sola condotta manomissiva.
- Quando il capo d’imputazione richiama espressamente l’art. 625, n. 7, c.p. e collega la manomissione del misuratore alla sottrazione di energia, la decisione sulla procedibilità non può fondarsi sull’asserita assenza della destinazione a pubblico servizio del solo contatore.
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