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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25862/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma; il giudice di legittimità ha escluso vizi rilevanti sia sul diniego della particolare tenuità del fatto sia sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per plurimi reati. Ha dedotto due motivi: in primo luogo, l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che l'offesa dovesse essere considerata di scarsa rilevanza; in secondo luogo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al primo, ha osservato che la decisione di merito aveva escluso la particolare tenuità in modo adeguatamente motivato, valorizzando l'abitualità della condotta desunta da due pregresse condanne per porto d'armi, elemento non efficacemente censurato nel ricorso; quanto al secondo, ha rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    È richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello, senza ulteriori precisazioni testuali sulla struttura del fatto.

  • art. 4 L. n. 110/1975

    È richiamato come uno dei titoli di reato per cui l'imputato è stato condannato; il testo fa riferimento al porto d'armi e alle pregresse condanne per reati analoghi.

  • art. 75, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011

    È richiamato come ulteriore reato contestato e confermato in appello; dal testo emerge solo il riferimento al divieto violato, senza ulteriore specificazione fattuale.

  • art. 131-bis c.p.

    i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego

    La causa di non punibilità è esclusa quando manca anche uno solo dei presupposti richiesti; la valutazione negativa di uno solo dei criteri ostacola il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    È richiamato implicitamente come base normativa delle attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche sulla base della sola valutazione negativa di uno dei criteri richiesti dall'art. 131-bis c.p., poiché i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità operano in modo cumulativo sul versante dell'accertamento positivo e in modo alternativo sul versante del diniego.
  • Nel valutare l'abitualità della condotta ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può valorizzare pregresse condanne specifiche per reati analoghi o della stessa natura, purché il percorso motivazionale sia coerente e non manifestamente illogico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
  • In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando censuri in modo generico una valutazione di merito sorretta da motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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